Art. 11 Organismi di supporto 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dipende funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino. 2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa intesa con i Ministri competenti: a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA); b) del Corpo forestale dello Stato; c) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia.
Note all'art. 11: - Si riporta l'art. 8 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349: «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. 2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 . 3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.». - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario: «Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396 , e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194 , e successive modificazioni ed integrazioni; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto.». - Si riporta il testo dell'art. 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario: «Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell' art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall' art. 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversita'; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita, ai sensi dell' art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) ai sensi dell' art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo; f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attivita' in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.». - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189: «Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale marino). - 1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».