(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 
 
    All'articolo 2, comma 1: 
      alla lettera a), numero  2),  le  parole:  «e'  sostituito  dal
seguente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'   sostituito   dai
seguenti», dopo le parole: «sia singola che di gruppo,»  e'  inserita
la seguente: «evidentemente» e dopo  le  parole:  «di  cui  al  primo
periodo.» sono aggiunte le seguenti: «Il divieto per  fatti  commessi
all'estero,  accertati  dall'autorita'   straniera   competente,   e'
disposto dal questore della provincia del luogo di  residenza  ovvero
del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel giudizio di convalida, il giudice per  le  indagini  preliminari
puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2"»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente,  la
durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni"». 
    All'articolo 3, comma 1: 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) all'articolo 1, dopo  il  comma  3-ter  e'  inserito  il
seguente: 
          "3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non
si applicano ai minori di anni quattordici"»; 
      dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono  aggiunti  i
seguenti: 
          «3-ter. Una quota non  inferiore  all'1  per  cento  e  non
superiore al 3 per cento degli introiti complessivi  derivanti  dalla
vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente  emessi  in
occasione degli eventi sportivi e' destinata  a  finanziare  i  costi
sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine  pubblico
in  occasione  degli  eventi  medesimi  e,  in  particolare,  per  la
copertura  dei  costi   delle   ore   di   lavoro   straordinario   e
dell'indennita' di ordine pubblico delle Forze di polizia. 
          3-quater. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,   previo   parere    delle    competenti    Commissioni
parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le  modalita'  di
versamento   da   parte   delle   societa'   professionistiche    per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter,  nonche'  la
determinazione della percentuale di  cui  al  medesimo  comma  3-ter,
anche tenendo conto del diverso livello professionistico"». 
    All'articolo 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Il secondo periodo del comma 303 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso. 
      3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  13,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Al Fondo, che puo' prestare garanzia con la sua  dotazione
finanziaria, possono  essere  destinati  i  nuovi  apporti  conferiti
direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici"; 
        b) al comma 14 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"in gestione separata"». 
    All'articolo 5, comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 3), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle
seguenti:   «dai   seguenti»   e   dopo   le   parole:   «Commissioni
territoriali.» sono aggiunte le seguenti: «Il decreto di cui al primo
periodo puo' prevedere che la funzione di presidente delle sezioni  o
di alcune di esse sia svolta in via esclusiva»; 
      dopo il numero 4) e' inserito il seguente: 
        «4-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Ogni Commissione territoriale e  ognuna  delle  sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione"»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  all'articolo  8,  comma  3,  dopo  le  parole:  "dal
Ministero degli affari esteri" sono inserite le seguenti: "anche  con
la collaborazione di altre agenzie ed  enti  di  tutela  dei  diritti
umani operanti a livello internazionale"»; 
      dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
        «b-bis) all'articolo 15: 
          1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
          "01. I componenti effettivi e supplenti  delle  Commissioni
territoriali partecipano a  un  corso  di  formazione  iniziale  e  a
periodici  corsi  di  aggiornamento  organizzati  dalla   Commissione
nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis"; 
          2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          "1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata anche
in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 maggio 2010"; 
          b-ter)  all'articolo  17,  comma   1,   dopo   le   parole:
"informazioni relative alla procedura" sono inserite le seguenti:  ",
alle fonti  di  prova  utilizzate  e  agli  elementi  di  valutazione
adottati,"; 
          b-quater) all'articolo 27, dopo il comma 1 e'  inserito  il
seguente: 
          "1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il  giudice  in
caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio,  le  informazioni,
relative alla situazione  del  Paese  di  origine  e  alla  specifica
condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del
quadro probatorio prospettato dal richiedente"». 
    All'articolo 6: 
      al comma 2, dopo le parole: «la cui ripartizione e' effettuata»
sono inserite  le  seguenti:  «entro  il  31  dicembre  2014»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2015,  il
Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni  parlamentari
una relazione in cui da' conto dell'utilizzo  del  Fondo  di  cui  al
presente  comma  e  dei   risultati   conseguiti   nel   fronteggiare
l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,   il   Ministro
dell'interno, coordinandosi con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  presenta  alle  Camere   una   relazione   in   merito   al
funzionamento del sistema  di  accoglienza  predisposto  al  fine  di
fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse   all'eccezionale
afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2.  La
prima relazione  deve  riferirsi  al  periodo  intercorrente  tra  il
novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione  deve  contenere  dati
relativi al numero delle  strutture,  alla  loro  ubicazione  e  alle
caratteristiche   di   ciascuna,   nonche'    alle    modalita'    di
autorizzazione, all'entita' e all'utilizzo  effettivo  delle  risorse
finanziarie erogate e alle modalita' della ricezione degli stessi». 
    All'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  l'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza  avvia,  con  le  necessarie  cautele  per  la   salute   e
l'incolumita' pubblica e secondo principi  di  precauzione  e  previa
intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola
elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei
limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a). 
      1-ter. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza,  alle
forze  del  comparto  della  pubblica  sicurezza  le  automobili   di
proprieta' delle amministrazioni  pubbliche  statali  dismesse  o  da
dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'interno,
d'intesa con i Ministri competenti, effettua  la  ricognizione  delle
automobili di cui  al  presente  comma  e  illustra  alle  Camere  le
risultanze di tale ricognizione». 
    All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono
inserite le seguenti: «, che sono competenti anche per l'accertamento
della capacita' tecnica di cui all'articolo 8,  quarto  comma,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, e' richiesta un'esperienza  pluriennale
certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi». 
    All'articolo 10, comma 1, dopo le parole:  «euro  10.683.060»  e'
inserita la seguente: «annui».