(Protocollo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                     Comunicazioni interstatali 
 
  1. Ogni Stato Parte del  presente  Protocollo  puo'  dichiarare  in
qualsiasi momento, in base al presente articolo,  di  riconoscere  la
competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni,  nelle
quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte  non  adempie
agli obblighi  derivanti  dal  Patto.  Le  comunicazioni  di  cui  al
presente articolo possono essere ricevute ed  esaminate  soltanto  se
provenienti da uno Stato Parte che abbia  dichiarato  di  riconoscere
per quanto lo concerne la competenza del Comitato.  Il  Comitato  non
puo' ricevere alcuna comunicazione riguardante uno  Stato  Parte  che
non abbia fatto tale dichiarazione. Alle  comunicazioni  ricevute  in
conformita' al presente articolo si applica la procedura seguente: 
  (a) se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro
Stato Parte non adempie ai propri obblighi derivanti dalla norma  del
Patto, esso puo' richiamare sulla questione,  mediante  comunicazione
scritta, l'attenzione di  tale  Stato.  Lo  Stato  Parte  puo'  anche
informare il Comitato della questione. Entro tre mesi dalla  data  di
ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fara'  pervenire
allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle  spiegazioni,  o
altre dichiarazioni scritte  intese  a  chiarire  la  questione,  che
dovrebbero  includere,  purche'  cio'  sia  possibile  e  pertinente,
riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni  gia'  utilizzati,  o
tuttora pendenti ovvero ancora esperibili; 
  (b) se, nel termine di sei  mesi  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione  iniziale  da  parte  dello  Stato   destinatario,   la
questione non e' stata definita con  soddisfazione  di  entrambi  gli
Stati Parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto  di
deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia  al  Comitato  sia
all'altro Stato interessato; 
  (c) il Comitato puo' entrare nel merito di una  questione  ad  esso
deferita soltanto dopo avere accertato che tutti  i  ricorsi  interni
disponibili siano stati esperiti ed esauriti.  Questa  norma  non  si
applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi; 
  (d) salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente  paragrafo,
il Comitato mette i suoi buoni  uffici  a  disposizione  degli  Stati
parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole
della questione, basata sul rispetto  degli  obblighi  enunciati  nel
Patto; 
  (e) quando esamina le comunicazioni previste dal presente  articolo
il Comitato tiene seduta a porte chiuse; 
  (f) in ogni questione ad esso deferita conformemente  alla  lettera
b) del presente paragrafo, il Comitato puo' chiedere agli Stati Parti
interessati,  di  cui  alla  lettera   b),   di   fornire   qualsiasi
informazione pertinente; 
  (g) gli Stati  Parti  interessati,  di  cui  alla  lettera  b)  del
presente paragrafo, hanno diritto di farsi  rappresentare  quando  la
questione viene esaminata dal Comitato e di  presentare  osservazioni
oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme; 
  (h) con la debita celerita' dalla data di ricezione della  notifica
prevista alla lettera b) del presente  paragrafo,  il  Comitato  deve
presentare un rapporto come segue: 
  (i) se e' stata trovata  una  soluzione  conforme  alle  condizioni
indicate alla lettera d) del presente paragrafo, il  Comitato  limita
il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della  soluzione
raggiunta; 
  se non e' stata trovata  una  soluzione  conforme  alle  condizioni
indicate alla lettera d), il Comitato espone, nel proprio rapporto, i
fatti pertinenti concernenti l'oggetto  della  controversia  tra  gli
Stati Parti interessati. Il testo  delle  osservazioni  scritte  e  i
verbali  delle  osservazioni  orali  presentate  dagli  Stati   Parti
interessati vengono allegati al  rapporto.  Il  Comitato  puo'  anche
comunicare ai soli Stati Parti interessati  ogni  opinione  che  esso
possa considerare pertinente alla materia. 
  Per ogni questione, il rapporto  e'  comunicato  agli  Stati  Parti
interessati. 
  2. Gli  Stati  Parti  depositano  la  dichiarazione  da  loro  resa
conformemente  al  paragrafo  1  del  presente  articolo  presso   il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  che  ne
trasmette copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione puo'  essere
ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario
Generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di  qualsiasi  questione
che formi oggetto di  una  comunicazione  gia'  inviata  in  base  al
presente articolo;  dopo  che  il  Segretario  Generale  ha  ricevuto
notifica del ritiro della dichiarazione, non potra'  essere  ricevuta
nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte, ai sensi del  presente
articolo, salvo che lo Stato Parte interessato abbia fatto una  nuova
dichiarazione.