(Protocollo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                        Misure di protezione 
 
  Ogni Stato Parte prende tutte le misure  necessarie  per  garantire
che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di
alcuna forma di maltrattamento o  intimidazione  in  conseguenza  del
fatto che abbiano indirizzato  al  Comitato  delle  comunicazioni  ai
sensi del presente Protocollo.