(Protocollo-art. 14)
                             Articolo 14 
 
          Assistenza tecnica e cooperazione internazionale 
 
  1. Ove lo ritenga necessario e con il consenso  dello  Stato  Parte
interessato, il Comitato trasmette alle agenzie specializzate,  fondi
e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, le
proprie osservazioni o raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e
le indagini da cui emerga una necessita' di consulenza  e  assistenza
tecnica, accompagnate, ove del caso, da commenti e suggerimenti dello
Stato Parte relativamente  alle  osservazioni  o  raccomandazioni  in
questione. 
  2.  Il  Comitato  puo'  anche  portare  all'attenzione   di   detti
organismi, con  il  consenso  dello  Stato  Parte  interessato,  ogni
questione  sollevata  dalle  comunicazioni  esaminate  ai  sensi  del
presente Protocollo che possa  agevolarli  a  pronunziarsi,  ciascuno
nell'ambito delle proprie  competenze,  sull'opportunita'  di  misure
internazionali appropriate al fine di  assistere  lo  Stato  Parte  a
progredire nel percorso di attuazione dei  diritti  riconosciuti  nel
Patto. 
  3.  In  conformita'  alle   procedure   pertinenti   dell'Assemblea
Generale, sara' costituito un fondo fiduciario che sara' amministrato
conformemente al regolamento finanziario e alle  regole  di  gestione
finanziaria dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  destinato  a
fornire  agli  Stati  Parti,  con  il  consenso  dello  Stato   Parte
interessato, un'assistenza specializzata e tecnica per  una  migliore
attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto, al fine di contribuire
a rafforzare le capacita' nazionali nel campo dei diritti  economici,
sociali e culturali nel contesto del presente Protocollo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo
di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi contratti ai sensi del
Patto.