(Protocollo-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                             Emendamenti 
 
  1. Ogni Stato  parte  puo'  proporre  un  emendamento  al  presente
Protocollo e sottoporlo al  Segretario  Generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le  proposte  di
emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono
favorevoli alla convocazione di una riunione degli  Stati  Parti  per
esaminare dette proposte e pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro
mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un  terzo  degli  Stati
Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il
Segretario  Generale  convoca   la   riunione   sotto   gli   auspici
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.  Ogni  emendamento  adottato
dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e  votanti
viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli  Stati  Parti  per  la
successiva accettazione. 
  2. Ogni emendamento  adottato  ed  approvato  in  conformita'  alle
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di  strumenti
di accettazione depositati raggiunga i due  terzi  del  numero  degli
Stati    Parti    alla    data    dell'adozione     dell'emendamento.
Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni  Stato  Parte
il trentesimo giorno seguente al deposito del  proprio  strumento  di
accettazione. L'emendamento e' vincolante solo per  gli  Stati  Parti
che l'hanno accettato.