(Protocollo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                            Comunicazioni 
 
  Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di
individui o in rappresentanza di  individui  o  gruppi  di  individui
soggetti alla giurisdizione di uno  Stato  Parte  che  pretendano  di
essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte,  di
uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati  nel  Patto.
Una comunicazione non puo' essere  presentata  in  rappresentanza  di
individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che
l'autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza
tale assenso.