Articolo 3 Ammissibilita' 1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza aver accertato che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi. 2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando: (a) non e' stata presentata entro i dodici mesi successivi all'esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in cui l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine; (b) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data; (c) riguarda una questione che e' stata gia' esaminata dal Comitato o e' stata ovvero e' in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento; (d) e' incompatibile con le disposizioni del Patto; (e) e' manifestamente infondata o insufficientemente motivata o basata esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione; (f) costituisce un abuso del diritto a presentare una comunicazione; (g) e' anonima o non e' presentata per iscritto.