(Protocollo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                           Ammissibilita' 
 
  1.  Il  Comitato  non  esamina  alcuna  comunicazione  senza   aver
accertato  che  siano  stati  esauriti  tutti   i   ricorsi   interni
disponibili. Questa norma  non  si  applica  se  la  trattazione  dei
ricorsi subisce ingiustificati ritardi. 
  2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando: 
  (a)  non  e'  stata  presentata  entro  i  dodici  mesi  successivi
all'esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in  cui  l'autore
puo'  dimostrare  che  non   e'   stato   possibile   presentare   la
comunicazione entro tale termine; 
  (b)  i  fatti  oggetto  della  comunicazione  sono  avvenuti  prima
dell'entrata in vigore del presente Protocollo  per  lo  Stato  Parte
coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data; 
  (c) riguarda una questione che e' stata gia' esaminata dal Comitato
o e' stata ovvero e'  in  corso  di  esame  presso  un'altra  istanza
internazionale d'inchiesta o di regolamento; 
  (d) e' incompatibile con le disposizioni del Patto; 
  (e) e' manifestamente infondata  o  insufficientemente  motivata  o
basata  esclusivamente  su  informazioni   diffuse   dai   mezzi   di
comunicazione; 
  (f)  costituisce  un   abuso   del   diritto   a   presentare   una
comunicazione; 
  (g) e' anonima o non e' presentata per iscritto.