Articolo 5 Misure conservative 1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato puo' sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinche' lo Stato Parte adotti le misure conservative che possano essere necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili. 2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilita' o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facolta' riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.