(Protocollo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                         Misure conservative 
 
  1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di  prendere  una
decisione sul merito, il Comitato puo'  sottoporre  in  ogni  momento
all'urgente attenzione dello Stato Parte  interessato  una  richiesta
affinche' lo Stato Parte adotti le misure  conservative  che  possano
essere necessarie in circostanze eccezionali al fine di  evitare  che
alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni  siano  causati
danni irreparabili. 
  2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla  ricevibilita'
o sul merito della comunicazione per il solo fatto di  esercitare  la
facolta' riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.