(Protocollo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                      Esame delle comunicazioni 
 
  1.  Il  Comitato  esamina  le  comunicazioni  ricevute   ai   sensi
dell'articolo 2 del presente Protocollo tenendo  conto  di  tutta  la
documentazione che gli e' stata sottoposta,  a  condizione  che  tale
documentazione sia trasmessa alle parti interessate. 
  2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono
indirizzate ai sensi del presente Protocollo. 
  3.  Quando  esamina  una  comunicazione  presentata  ai  sensi  del
presente  Protocollo,  il   Comitato   puo'   consultare,   ove   sia
appropriato, la documentazione pertinente emanata da altri  organi  o
istituzioni  specializzate,  fondi,  programmi  e  meccanismi   delle
Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, ivi  compresi
i sistemi regionali dei diritti umani, e ogni osservazione o commento
dello Stato Parte interessato. 
  4.  Quando  esamina  una  comunicazione  presentata  ai  sensi  del
presente Protocollo,  il  Comitato  valuta  la  ragionevolezza  delle
misure adottate dallo Stato  Parte  conformemente  alle  disposizioni
della parte seconda del Patto. Nell'ambito di  tale  valutazione,  il
Comitato tiene  conto  del  fatto  che  lo  Stato  puo'  adottare  un
ventaglio di misure per mettere  in  atto  i  diritti  enunciati  nel
Patto.