Articolo 8 Esame delle comunicazioni 1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo tenendo conto di tutta la documentazione che gli e' stata sottoposta, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate. 2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. 3. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato puo' consultare, ove sia appropriato, la documentazione pertinente emanata da altri organi o istituzioni specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, ivi compresi i sistemi regionali dei diritti umani, e ogni osservazione o commento dello Stato Parte interessato. 4. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto. Nell'ambito di tale valutazione, il Comitato tiene conto del fatto che lo Stato puo' adottare un ventaglio di misure per mettere in atto i diritti enunciati nel Patto.