Art. 3 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  giugno
  2013, sull'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi  e  sulla
  vigilanza prudenziale sugli  enti  creditizi  e  sulle  imprese  di
  investimento, che modifica la  direttiva  2002/87/CE  e  abroga  le
  direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  in  quanto  compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e al testo unico delle disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
le modifiche e le integrazioni necessarie  al  corretto  e  integrale
recepimento  della  direttiva  2013/36/UE  e   all'applicazione   del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per  gli  enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il  regolamento
(UE) n. 648/2012; 
    b)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria  adottata  dalla  Banca  d'Italia  e   dalla   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo  le  rispettive
competenze e in ogni caso entro  l'ambito  di  quanto  specificamente
previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le  disposizioni  di  attuazione
della Banca d'Italia sono  emanate  senza  previa  deliberazione  del
Comitato  interministeriale  per   il   credito   e   il   risparmio;
nell'esercizio dei poteri regolamentari  le  autorita'  di  vigilanza
tengono conto dei principi di  vigilanza  adottati  dal  Comitato  di
Basilea per  la  vigilanza  bancaria  e  delle  linee  guida  emanate
dall'Autorita' bancaria europea; 
    c) attribuire alle autorita' di vigilanza, secondo le  rispettive
competenze,  tutti  i  poteri  che  la  direttiva  2013/36/UE  e   il
regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro; 
    d) rivedere,  in  linea  con  la  direttiva  2013/36/UE,  con  il
regolamento  (UE)  n.  575/2013  e  con  le   linee   guida   emanate
dall'Autorita' bancaria  europea,  la  materia  dei  requisiti  degli
esponenti  aziendali   e   dei   partecipanti   al   capitale   degli
intermediari, in modo da rafforzare l'idoneita' a garantire la sana e
prudente gestione degli intermediari stessi; individuare  inoltre  il
momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla  nuova
disciplina; 
    e) attribuire alla Banca d'Italia  il  potere  di  rimuovere  gli
esponenti aziendali degli intermediari quando la loro  permanenza  in
carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione; 
    f) al fine di assicurare l'efficace recepimento  della  direttiva
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonche' di rafforzare i
presidi relativi ai conflitti di interessi  degli  intermediari  e  a
tutela delle  esigenze  di  trasparenza  e  correttezza  sostanziale,
stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari
l'obbligo  di  astenersi  dalle  deliberazioni  in  cui  abbiano   un
interesse in conflitto  e  prevedere  la  nullita'  delle  previsioni
contrattuali  in  contrasto  con  le  disposizioni  in   materia   di
remunerazione  o  di   incentivazioni   previste   dalla   disciplina
secondaria  di  attuazione  dei  testi  unici  di  cui   ai   decreti
legislativi 1º settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58; 
    g) individuare nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a
esercitare le facolta' di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013
attribuisce agli Stati membri; 
    h) disciplinare  modalita'  di  segnalazione,  all'interno  degli
intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle violazioni delle
disposizioni della direttiva 2013/36/UE e  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013, tenendo anche  conto  dei  profili  di  riservatezza  e  di
protezione dei soggetti coinvolti,  eventualmente  prevedendo  misure
per  incoraggiare  le  segnalazioni  utili  ai  fini   dell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente estendendo le  modalita'
di segnalazione anche ad altre violazioni; 
    i) con riferimento alla disciplina delle  sanzioni  previste  dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
      1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto
dalla  direttiva  2013/36/UE  e  con  le  disposizioni   emanate   in
attuazione  del  presente  articolo,  la  disciplina  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144  e  la  relativa
procedura sanzionatoria, stabilendo: 
        1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
alle societa' o enti nei cui confronti sono accertate le  violazioni,
tenendo conto anche delle dimensioni delle societa' o enti  medesimi,
e i presupposti che determinano  una  responsabilita'  da  parte  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o
controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano  sulla  base
di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione  del
soggetto vigilato, anche in forma  diversa  dal  rapporto  di  lavoro
subordinato; 
        1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  in
modo tale che: 
          1.2.1) la sanzione applicabile alle  societa'  o  enti  sia
compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10  per  cento
del fatturato; 
          1.2.2) la sanzione applicabile  alle  persone  fisiche  sia
compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo  di  5  milioni  di
euro; 
          1.2.3) qualora  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri  1.2.1)
e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile; 
      2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della
presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente  articolo
144, tenendo fermo, per le sanzioni in  materia  di  trasparenza,  il
principio della rilevanza della violazione; 
      3) rivedere la disciplina sanzionatoria di  cui  agli  articoli
133, 139 e 140, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui
al numero 1), punto 1.2); 
      4)  per  le  fattispecie  previste  dagli  articoli  130,  131,
131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti  e  avvalersi
della  facolta',  attribuita  dalla  direttiva  2013/36/UE,  di   non
introdurre sanzioni amministrative; 
    l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58: 
      1) rivedere, in modo organico e in coerenza con  i  principi  e
criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti  1.1)  e
1.2), la  disciplina  e  la  procedura  sanzionatoria  relative  alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189  e
190; 
      2) rivedere, tenuto conto di quanto  disposto  ai  sensi  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi  edittali  delle
sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193  e  194,  in
modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita',
dissuasivita' e adeguatezza,  secondo  un'articolazione  che  preveda
minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni
di euro; 
    m) con riferimento  alla  disciplina  sanzionatoria  adottata  in
attuazione delle lettere i) e l): 
      1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di
modifica della disciplina vigente al momento in cui e' stata commessa
la violazione; 
      2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB  devono
attenersi nella  determinazione  dell'ammontare  della  sanzione,  in
coerenza con quanto previsto dalla  direttiva  2013/36/UE,  anche  in
deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre  1981,  n.
689; 
      3) prevedere le modalita' di  pubblicazione  dei  provvedimenti
che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio  di  informazioni
con l'Autorita' bancaria europea, in linea con quanto previsto  dalla
direttiva 2013/36/UE; 
      4) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  il
vigente riparto di competenze, il  potere  di  definire  disposizioni
attuative, con  riferimento,  tra  l'altro,  alla  definizione  della
nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla
procedura  sanzionatoria  e  alle  modalita'  di  pubblicazione   dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni; 
      5)  con  riferimento  alle  fattispecie  connotate  da   minore
effettiva offensivita' o pericolosita',  prevedere,  ove  compatibili
con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del
contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione
della sanzione, anche  conferendo  alle  autorita'  di  vigilanza  la
facolta' di escludere  l'applicazione  della  sanzione  per  condotte
prive di effettiva offensivita' o pericolosita'; 
    n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del
vigente riparto di  competenze,  il  potere  di  adottare  le  misure
previste  dalla  direttiva  2013/36/UE   relative   alla   reprimenda
pubblica, all'ordine  di  cessare  o  di  porre  rimedio  a  condotte
irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico; 
    o) attribuire alle  autorita'  di  vigilanza,  nel  rispetto  del
vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' degli intermediari  nei  casi  previsti
dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni  raccordi  con  la
disciplina della gestione delle crisi; 
    p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorita'
nazionali  preposte  alla  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del  terrorismo,  apportare  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  alle  altre  disposizioni
vigenti in materia le  modificazioni  e  integrazioni  occorrenti  ad
adeguare l'entita' delle sanzioni  ivi  previste,  coerentemente  con
quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e  1.2),  del
presente comma, e a introdurre le misure  di  cui  alla  lettera  n),
nonche'  ogni  altra  modificazione  e  integrazione   necessaria   a
garantire la coerenza,  la  proporzionalita'  e  l'adeguatezza  delle
sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti  all'osservanza
degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n.  231  del
2007 e dalle altre disposizioni vigenti  in  materia  di  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo; 
    q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni  e  le
integrazioni  occorrenti  ad  assicurare  il  coordinamento  con   le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La direttiva  2013/36/UE  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
          sulla vigilanza prudenziale sugli enti  creditizi  e  sulle
          imprese  di  investimento,  che   modifica   la   direttiva
          2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il regolamento (CE) 26 giugno 2013  n.  575/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  ai  requisiti
          prudenziali  per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese   di
          investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. 
              - Il regolamento (CE) 4 luglio  2012  n.  648/2012  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati
          OTC, le controparti centrali e i repertori  di  dati  sulle
          negoziazioni e' pubblicato nella G.U.U.E. 27  luglio  2012,
          n. L 201. 
              - La legge 28 dicembre 2005, n. 262  (Disposizioni  per
          la  tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati
          finanziari)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2005, n. 301, S.O. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.