Art. 5 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013,  relativo  ai  fondi
  europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013,
  relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 1, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il
venture capital, e del regolamento (UE) n.  346/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  17  aprile  2013,  relativo  ai  fondi
europei per l'imprenditoria sociale,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche'  dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento  (UE)
n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il  ricorso  alla  disciplina
secondaria e attribuendo  le  competenze  e  i  poteri  di  vigilanza
previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB
secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e   successive
modificazioni; 
    b) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  in  relazione
alle rispettive competenze, i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine
previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le  modalita'  previsti
dall'articolo 187-octies del citato testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni; 
    c) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le  disposizioni  dei
citati regolamenti (UE) n. 345/2013  e  n.  346/2013  in  materia  di
cooperazione e di scambio di informazioni con le autorita' competenti
dell'Unione europea, degli Stati membri di essa  e  degli  Stati  non
appartenenti all'Unione europea; 
    d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per  le  violazioni  degli  obblighi  previsti  dai  regolamenti,  in
coerenza con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 in  materia  di  disciplina  degli
intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti; 
    e) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013  e  n.  346/2013  nonche'  ai
criteri  direttivi  previsti  dalla  presente  legge,  le  occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,
per i settori interessati dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di
realizzare  il  migliore  coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti, assicurando il massimo grado di protezione  dell'investitore
e di tutela della stabilita' finanziaria; 
    f) dettare norme  di  coordinamento  con  la  disciplina  fiscale
vigente in  materia  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il regolamento (CE) 17 aprile 2013  n.  345/2013  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai  fondi
          europei per il venture capital e' pubblicato nella G.U.U.E.
          25 aprile 2013, n. L 115. 
              - Il regolamento (CE) 17 aprile 2013  n.  346/2013  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai  fondi
          europei per l'imprenditoria  sociale  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115. 
              - Il testo degli articoli 5, 6 e 187-octies del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  citato  nelle  note
          all'art. 3, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Finalita' e destinatari della  vigilanza)  (In
          vigore dal 1° novembre  2007).  -  1.  La  vigilanza  sulle
          attivita'  disciplinate  dalla  presente   parte   ha   per
          obiettivi: 
                a)  la  salvaguardia  della   fiducia   nel   sistema
          finanziario; 
                b) la tutela degli investitori; 
                c) la stabilita' e il buon funzionamento del  sistema
          finanziario; 
                d) la competitivita' del sistema finanziario; 
                e)  l'osservanza  delle   disposizioni   in   materia
          finanziaria. 
              2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1, la Banca d'Italia e' competente per quanto  riguarda  il
          contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale  e  la
          sana e prudente gestione degli intermediari. 
              3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1,  la  Consob  e'  competente  per  quanto   riguarda   la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 
              4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
          vigilanza nei confronti dei  soggetti  abilitati;  ciascuna
          vigila sull'osservanza  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2  e
          3. 
              5. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  operano  in  modo
          coordinato anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti  sui  soggetti  abilitati  e  si  danno  reciproca
          comunicazione   dei   provvedimenti   assunti    e    delle
          irregolarita'  rilevate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              5-bis. La Banca  d'Italia  e  la  Consob,  al  fine  di
          coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di  vigilanza
          e di ridurre al minimo  gli  oneri  gravanti  sui  soggetti
          abilitati, stipulano  un  protocollo  d'intesa,  avente  ad
          oggetto: 
                a) i compiti di ciascuna  e  le  modalita'  del  loro
          svolgimento, secondo il  criterio  della  prevalenza  delle
          funzioni di cui ai commi 2 e 3; 
                b) lo scambio di informazioni, anche con  riferimento
          alle irregolarita'  rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti
          nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
              5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis  e'
          reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla  Consob  con  le
          modalita' da esse stabilite ed e' allegato  al  regolamento
          di cui all'art. 6, comma 2-bis.». 
              «Art. 6 (Vigilanza  regolamentare)  (In  vigore  dal  9
          aprile  2014).  -  01.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di
          vigilanza regolamentare, la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
          osservano i seguenti principi: 
                a)  valorizzazione  dell'autonomia  decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
                b)  proporzionalita',   intesa   come   criterio   di
          esercizio del potere adeguato al raggiungimento  del  fine,
          con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
                c) riconoscimento del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
                d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02.  Per  le  materie  disciplinate   dalla   direttiva
          2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la  Banca
          d'Italia e  la  Consob  possono  mantenere  o  imporre  nei
          regolamenti obblighi aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla
          direttiva medesima solo nei casi eccezionali  in  cui  tali
          obblighi sono obiettivamente giustificati e  proporzionati,
          tenuto conto della  necessita'  di  fare  fronte  a  rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'  del  mercato  che  non   sono   adeguatamente
          considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno  una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
                a) i rischi specifici  cui  gli  obblighi  aggiuntivi
          sono volti a fare fronte  sono  particolarmente  rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano; 
                b) i rischi specifici  cui  gli  obblighi  aggiuntivi
          sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
          l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti  per
          materia. 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
                a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; 
                b)  gli  obblighi  delle  SIM,   delle   imprese   di
          investimento extracomunitarie,  delle  SGR,  nonche'  degli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  Testo  unico  bancario,  delle  banche
          italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
          in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
                c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi  a
          oggetto: 
                  1) i criteri e i divieti relativi all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
                  2)  le  norme   prudenziali   di   contenimento   e
          frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr  diversi
          dai  FIA  riservati.  La  Banca  d'Italia  puo'   prevedere
          l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di  leva
          finanziaria massima e di norme prudenziali  per  assicurare
          la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario; 
                  3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 
                  4) i metodi di calcolo del  valore  delle  quote  o
          azioni di Oicr; 
                  5) i criteri e le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
                  6) le  condizioni  per  la  delega  a  terzi  della
          valutazione dei beni in  cui  e'  investito  il  patrimonio
          dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative  quote  o
          azioni. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
                a) trasparenza, ivi inclusi: 
                  1) gli obblighi informativi nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 
                  2) le modalita'  e  i  criteri  da  adottare  nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
                  3)  gli  obblighi  di  comunicazione   ai   clienti
          relativi all'esecuzione  degli  ordini,  alla  gestione  di
          portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e  ai
          rendiconti di strumenti finanziari o  delle  disponibilita'
          liquide dei clienti detenuti dall'impresa; 
                  3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli
          investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; 
                b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
                  1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti; 
                  2)  le  misure  per  eseguire   gli   ordini   alle
          condizioni piu' favorevoli per i clienti; 
                  3)  gli  obblighi  in  materia  di  gestione  degli
          ordini; 
                  4) l'obbligo  di  assicurare  che  la  gestione  di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
                  5)  le  condizioni  alle   quali   possono   essere
          corrisposti o percepiti incentivi. 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
                a)  governo   societario,   requisiti   generali   di
          organizzazione,   sistemi    di    remunerazione    e    di
          incentivazione; 
                b) continuita' dell'attivita'; 
                c)   organizzazione   amministrativa   e   contabile,
          compresa l'istituzione della funzione di cui  alla  lettera
          e); 
                d) procedure, anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
                e) controllo della conformita' alle norme; 
                f) gestione del rischio dell'impresa; 
                g) audit interno; 
                h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
                i) trattamento dei reclami; 
                j) operazioni personali; 
                k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali
          o importanti o di servizi o attivita'; 
                l)   gestione    dei    conflitti    di    interesse,
          potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; 
                m) conservazione delle registrazioni; 
                n) procedure  anche  di  controllo  interno,  per  la
          percezione o corresponsione di incentivi. 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
                a) la Banca d'Italia per gli aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
                b) la Consob per gli aspetti previsti  dalle  lettere
          d), e), i), j), l), m) e n); 
                c)  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  secondo   le
          rispettive funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli
          aspetti previsti dalla lettera k). 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
                a) le norme di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
                b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e); 
                c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
                d) le norme di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui  all'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
                  1)  le  imprese  di  investimento,  le  banche,  le
          imprese di assicurazioni, gli  Oicr,  i  gestori,  i  fondi
          pensione,  gli  intermediari  finanziari   iscritti   negli
          elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del  testo  unico
          bancario, le societa' di cui all'art. 18  del  testo  unico
          bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni
          bancarie, i  Governi  nazionali  e  i  loro  corrispondenti
          uffici,  compresi  gli  organismi  pubblici  incaricati  di
          gestire  il  debito  pubblico,  le  banche  centrali  e  le
          organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 
                  2) le imprese la cui attivita' principale  consista
          nel  negoziare  per  conto  proprio   merci   e   strumenti
          finanziari derivati su merci; 
                  3) le imprese la cui attivita'  esclusiva  consista
          nel negoziare per conto proprio nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che aderiscono alle controparti centrali di  tali  mercati,
          quando la  responsabilita'  del  buon  fine  dei  contratti
          stipulati da dette imprese spetta a membri  che  aderiscono
          alle controparti centrali di tali mercati; 
                  4)  le  altre   categorie   di   soggetti   privati
          individuati con regolamento  dalla  Consob,  sentita  Banca
          d'Italia, nel rispetto dei criteri di  cui  alla  direttiva
          2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione; 
                  5) le categorie corrispondenti a quelle dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta.». 
              «Art. 187-octies (Poteri della CONSOB) (In  vigore  dal
          18 agosto 2009). - 1. La  CONSOB  vigila  sulla  osservanza
          delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte  le
          altre disposizioni emanate in  attuazione  della  direttiva
          2003/6/CE. 
              2.  La  CONSOB  compie   tutti   gli   atti   necessari
          all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
          al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti
          dal presente decreto. 
              3. La CONSOB  puo'  nei  confronti  di  chiunque  possa
          essere informato sui fatti: 
                a)  richiedere  notizie,  dati  o   documenti   sotto
          qualsiasi forma  stabilendo  il  termine  per  la  relativa
          comunicazione; 
                b) richiedere le registrazioni telefoniche  esistenti
          stabilendo il termine per la relativa comunicazione; 
                c) procedere ad audizione personale; 
                d)  procedere  al  sequestro  dei  beni  che  possono
          formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 187-sexies; 
                e) procedere ad ispezioni; 
                f)  procedere  a  perquisizioni  nei  modi   previsti
          dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.600,  e  dall'art.  52  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              4. La CONSOB puo' altresi': 
                a) avvalersi  della  collaborazione  delle  pubbliche
          amministrazioni, richiedendo la comunicazione  di  dati  ed
          informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25,
          comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,  ed
          accedere al sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria
          secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e  3,  comma
          1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n.212; 
                b) chiedere l'acquisizione presso  il  fornitore  dei
          dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo  30
          giugno 2003, n.196; 
                c) richiedere  la  comunicazione  di  dati  personali
          anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25, comma 1, del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; 
                d) avvalersi,  ove  necessario,  dei  dati  contenuti
          nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art.  20,
          comma 4, della legge 30 dicembre 1991,  n.413,  secondo  le
          modalita' indicate dall'art. 3, comma 4,  lettera  b),  del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.143,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio  1991,  n.197,  nonche'
          acquisire anche mediante accesso diretto i  dati  contenuti
          nell'archivio indicato all'art.  13  del  decreto-legge  15
          dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 febbraio 1980, n.15; 
                e)   accedere   direttamente,    mediante    apposita
          connessione telematica, ai dati  contenuti  nella  Centrale
          dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla  deliberazione
          del  Comitato  interministeriale  per  il  credito   e   il
          risparmio del 29  marzo  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994; 
                e-bis)  avvalersi,  ove  necessario,  anche  mediante
          connessione telematica, dei  dati  contenuti  nell'apposita
          sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art.  7,  sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605. 
              5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e  f),  e  al
          comma 4, lettera b), sono esercitati previa  autorizzazione
          del procuratore della Repubblica. Detta  autorizzazione  e'
          necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui  al
          comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4,  lettera  c),  nei
          confronti di soggetti diversi dai soggetti  abilitati,  dai
          soggetti indicati nell'art. 114, commi 1, 2 e  8,  e  dagli
          altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto. 
              6. Qualora sussistano elementi che  facciano  presumere
          l'esistenza di violazioni delle norme del presente  titolo,
          la CONSOB puo' in via cautelare ordinare di  porre  termine
          alle relative condotte. 
              7. E' fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni
          degli articoli 199, 200, 201,  202  e  203  del  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili. 
              8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)  e
          f), e 12 viene redatto processo verbale dei  dati  e  delle
          informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
          eseguiti e delle dichiarazioni rese  dagli  interessati,  i
          quali sono invitati a firmare il processo verbale  e  hanno
          diritto di averne copia. 
              9. Quando si e' proceduto  a  sequestro  ai  sensi  del
          comma 3,  lettera  d),  gli  interessati  possono  proporre
          opposizione alla CONSOB. 
              10.  Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con
          provvedimento motivato emesso entro  il  trentesimo  giorno
          successivo alla sua proposizione. 
              11. I valori sequestrati devono essere restituiti  agli
          aventi diritto quando: 
                a) e' deceduto l'autore della violazione; 
                b) viene provato che gli aventi  diritto  sono  terzi
          estranei all'illecito; 
                c) l'atto di  contestazione  degli  addebiti  non  e'
          notificato nei termini prescritti dall'art. 14 della  legge
          24 novembre 1981, n.689; 
                d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata
          applicata entro il termine di  due  anni  dall'accertamento
          della violazione. 
              12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e
          4 la CONSOB puo' avvalersi della  Guardia  di  finanza  che
          esegue gli accertamenti richiesti agendo con  i  poteri  di
          indagine  ad  essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. 
              13.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati
          acquisiti dalla Guardia di  finanza  nell'assolvimento  dei
          compiti previsti dal comma  12  sono  coperti  dal  segreto
          d'ufficio   e   vengono,    senza    indugio,    comunicati
          esclusivamente alla CONSOB. 
              14. Il  provvedimento  della  CONSOB  che  infligge  la
          sanzione  pecuniaria  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.
          Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
          CONSOB procede alla esazione delle  somme  dovute  in  base
          alle norme previste per  la  riscossione,  mediante  ruolo,
          delle entrate dello Stato, degli enti  territoriali,  degli
          enti pubblici e previdenziali. 
              15.   Quando   l'autore   della   violazione   esercita
          un'attivita' professionale, il provvedimento  che  infligge
          la   sanzione   e'   trasmesso   al    competente    ordine
          professionale.».