Art. 7 
 
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
  di attuazione della normativa dell'Unione  europea  in  materia  di
  protezione internazionale e di protezione temporanea 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  il  20  luglio  2019,
secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre
2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto  legislativo  recante
un  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  che,  in
attuazione  dell'articolo  10,  terzo  comma,   della   Costituzione,
recepiscono  gli  atti  dell'Unione  europea,   adottati   ai   sensi
dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,
che regolano il diritto di asilo,  la  protezione  sussidiaria  e  la
protezione temporanea. 
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  il  Governo,  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, puo'  adottare
disposizioni  integrative   e   correttive   del   medesimo   decreto
legislativo. 
  3. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti
derivanti  dall'attuazione  della  delega  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 31  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Il  testo  dell'art.  10  della  Costituzione  cosi'
          recita: 
              «Art.  10.  -  L'ordinamento  giuridico   italiano   si
          conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
          riconosciute. 
              La condizione giuridica  dello  straniero  e'  regolata
          dalla legge in  conformita'  delle  norme  e  dei  trattati
          internazionali. 
              Lo straniero, al  quale  sia  impedito  nel  suo  paese
          l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite
          dalla  Costituzione  italiana,  ha  diritto   d'asilo   nel
          territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
          dalla legge. 
              Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati
          politici.». 
              - Il Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento
          dell'Unione europea - Versione in vigore  dal  1°  dicembre
          2009) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.