Art. 8 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa  delle  controversie  dei
  consumatori, che modifica il regolamento (CE)  n.  2006/2004  e  la
  direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2013, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici: 
    a) esercitare l'opzione  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,
lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra  le  procedure
di risoluzione alternativa delle controversie  (ADR)  utili  ai  fini
dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi
a organismi di risoluzione  delle  controversie  in  cui  le  persone
fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono  assunte
o retribuite esclusivamente dal professionista,  gia'  consentite  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28; 
    b) prevedere espressamente, ai  fini  dell'opzione  di  cui  alla
lettera a), che in tal  caso  le  persone  fisiche  incaricate  della
risoluzione  delle  controversie  facciano  parte  di  un   organismo
collegiale composto da  un  numero  eguale  di  rappresentanti  delle
organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del  professionista
e siano nominate a seguito di una procedura trasparente. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e  del
          Consiglio sulla risoluzione alternativa delle  controversie
          dei  consumatori,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per
          i consumatori) e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013,
          n. L 165. 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4  marzo
          2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18  giugno
          2009, n. 69, in  materia  di  mediazione  finalizzata  alla
          conciliazione  delle  controversie  civili  e  commerciali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo  2010,  n.  53,
          cosi' recita: 
              «Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione) (In vigore
          dal 20 marzo  2010).  -  1.  Chiunque  puo'  accedere  alla
          mediazione per la conciliazione di una controversia  civile
          e commerciale vertente su diritti disponibili,  secondo  le
          disposizioni del presente decreto. 
              2. Il presente decreto  non  preclude  le  negoziazioni
          volontarie e paritetiche relative alle controversie  civili
          e commerciali, ne' le procedure di reclamo  previste  dalle
          carte dei servizi.».