Art. 9 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco
  riconoscimento delle decisioni di confisca 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2006/783/GAI  del   Consiglio,   del   6   ottobre   2006,   relativa
all'applicazione del principio  del  reciproco  riconoscimento  delle
decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi  di
cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1,  lettere  a),
e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo  i
seguenti principi e  criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo
2 della decisione quadro; 
    b) prevedere che l'autorita' centrale ai sensi  dell'articolo  3,
paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero
della giustizia; 
    c) prevedere che, ai sensi dell'articolo  2,  lettera  d),  punto
iii), della decisione quadro, la richiesta  di  riconoscimento  possa
essere avanzata dall'autorita'  giudiziaria  italiana  anche  per  le
confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 1992, n.  356,  e  successive  modificazioni,  ovvero  per  le
confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
    d)  prevedere  che   l'autorita'   competente   a   chiedere   il
riconoscimento  e  l'esecuzione  ai  sensi  dell'articolo   4   della
decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana procedente; 
    e)  prevedere  che   la   trasmissione   dei   provvedimenti   di
riconoscimento  della  confisca   di   beni   emessi   dall'autorita'
giudiziaria di un  altro  Stato  membro  avvenga  nelle  forme  della
cooperazione giudiziaria diretta,  avvalendosi,  se  necessario,  dei
punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche  al  fine  di
individuare  l'autorita'  competente,  e  assicurando  in  ogni  caso
modalita' di trasmissione degli  atti  che  consentano  all'autorita'
giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita'; 
    f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che ha  emesso,
nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento  di  confisca
concernente cose che si trovano nel  territorio  di  un  altro  Stato
membro si possa rivolgere direttamente all'autorita'  giudiziaria  di
tale  Stato  per  avanzare  la  richiesta  di  riconoscimento  e   di
esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la  possibilita'  di
avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche
al fine di individuare l'autorita' competente; 
    g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere  e)
e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti
del Ministro della giustizia, anche a fini statistici; 
    h)  prevedere   la   trasmissione   d'ufficio   delle   richieste
provenienti dalle autorita'  di  un  altro  Stato  membro,  da  parte
dell'autorita' giudiziaria  italiana  che  si  ritiene  incompetente,
direttamente all'autorita' giudiziaria italiana  competente,  dandone
comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; 
    i)  prevedere  che,  nei  procedimenti  di  riconoscimento  e  di
esecuzione  delle  decisioni  di  confisca,  l'autorita'  giudiziaria
italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilita'  nei
casi e per i reati  previsti  dall'articolo  6,  paragrafo  1,  della
decisione quadro; 
    l)  prevedere  che,  nei  procedimenti  di  riconoscimento  e  di
esecuzione  delle  decisioni  di   confisca   emesse   da   autorita'
giudiziarie di  altri  Stati  membri  per  reati  diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  6,  paragrafo  1,  della  decisione  quadro,
l'autorita' giudiziaria italiana proceda alla verifica  della  doppia
incriminabilita'; 
    m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di  impugnazione
ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela  dei
terzi di buona fede, avverso  il  riconoscimento  e  l'esecuzione  di
provvedimenti di blocco e di sequestro,  ma  che  l'impugnazione  non
possa mai concernere il merito della decisione  giudiziaria  adottata
dallo Stato di emissione; 
    n) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste  di  autorita'
competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di
una decisione di confisca quando: 
      1)  l'esecuzione  della  decisione  di  confisca   sarebbe   in
contrasto con il principio del ne bis in idem; 
      2) in uno dei casi di cui all'articolo 6,  paragrafo  3,  della
decisione quadro, la decisione di confisca  riguarda  fatti  che  non
costituiscono reato  ai  sensi  della  legislazione  dello  Stato  di
esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di  dogana  e
di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non  puo'  essere
rifiutata in base  al  fatto  che  la  legislazione  dello  Stato  di
esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o  di  imposte,  o  non
contiene lo stesso tipo di  disciplina  in  materia  di  tasse  o  di
imposte, di dogana e di cambio, della  legislazione  dello  Stato  di
emissione; 
      3) vi sono immunita' o privilegi  a  norma  del  diritto  dello
Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione  di  una  decisione  di
confisca nazionale dei beni in oggetto; 
      4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona
fede, a norma del diritto dello Stato italiano,  rendono  impossibile
l'esecuzione  della  decisione  di  confisca,   anche   quando   tale
impossibilita' risulta  conseguenza  dell'applicazione  di  mezzi  di
impugnazione di cui alla lettera m); 
      5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali  per
reati che devono  considerarsi  commessi  in  tutto  o  in  parte  in
territorio italiano; 
      6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali  per
reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori
del territorio dello Stato di emissione e il reato  e'  improcedibile
ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale; 
    o)  prevedere  che,  prima  di  rifiutare  il  riconoscimento   e
l'esecuzione di una confisca richiesta da  uno  Stato  di  emissione,
l'autorita'  giudiziaria  italiana  procedente  attivi  procedure  di
consultazione con l'autorita' competente dello  Stato  di  emissione,
anche tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b); 
    p) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste  di  autorita'
competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione  di
una decisione di confisca: 
      1) quando il  bene  e'  gia'  oggetto  di  un  procedimento  di
confisca  nazionale,  anche  nell'ambito  di   un   procedimento   di
prevenzione; 
      2) quando sono stati proposti i mezzi di  impugnazione  di  cui
alla lettera m) e fino alla decisione definitiva; 
      3) nel caso di una decisione di confisca concernente una  somma
di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale
risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo  specificato
nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea  della  stessa  in
piu' di uno Stato membro; 
      4) qualora  l'esecuzione  della  decisione  di  confisca  possa
pregiudicare un'indagine penale o un procedimento penale in corso; 
    q) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste  di  autorita'
competente dello Stato di emissione, possa convenire con  l'autorita'
dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto  somme  di
denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato,  salvo
che si tratti di cose che servirono o furono destinate  a  commettere
il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge; 
    r) prevedere, ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  1,  della
decisione quadro, che, quando lo Stato italiano  opera  in  veste  di
Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale
e' stato effettuato il riconoscimento sia eseguita: 
      1) sui mobili e sui crediti secondo  le  forme  prescritte  dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il  debitore  o
presso il terzo, in quanto applicabili; 
      2) sui beni immobili o mobili registrati  con  la  trascrizione
del provvedimento presso i competenti uffici; 
      3)  sui  beni  aziendali   organizzati   per   l'esercizio   di
un'impresa, oltre che con le modalita' previste per  i  singoli  beni
sequestrati,  con  l'immissione   in   possesso   dell'amministratore
nominato  dall'autorita'  che  ha  disposto   la   confisca   e   con
l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese  presso  il
quale e' iscritta l'impresa; 
      4) sulle azioni e sulle quote sociali,  con  l'annotazione  nei
libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 
      5) sugli  strumenti  finanziari  dematerializzati,  compresi  i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito  conto
tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni; 
    s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalita' di cui  alla
lettera r), l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo
le rispettive competenze,  procedano  all'apprensione  materiale  dei
beni; prevedere altresi' i casi in cui sia possibile  procedere  allo
sgombero  di  immobili  confiscati  mediante  ausilio   della   forza
pubblica; 
    t)  prevedere  che  i   sequestri   e   le   confische   disposti
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale,  ad
eccezione  del  sequestro  probatorio,  ovvero  nell'ambito   di   un
procedimento  di  prevenzione  patrimoniale,  si  eseguano  nei  modi
previsti alle lettere q) e r); 
    u) prevedere la destinazione delle somme conseguite  dallo  Stato
italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere  a)
e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro; 
    v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2,
della decisione quadro, quando la  confisca  sia  stata  disposta  ai
sensi  dell'articolo  3  della  decisione  quadro  2005/212/GAI   del
Consiglio,  del  24  febbraio  2005,  alla  destinazione   dei   beni
confiscati si applichi la disciplina relativa alla  destinazione  dei
beni oggetto di confisca di prevenzione; 
    z) prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per
i danni causati  dall'esecuzione  di  un  provvedimento  di  confisca
richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione,
l'esperibilita' del procedimento previsto dalla decisione quadro  per
il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano  a  titolo  di
risarcimento alla parte lesa. 
  2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 ottobre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 9: 
              - La decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del  6
          ottobre 2006 relativa all'applicazione  del  principio  del
          reciproco riconoscimento delle  decisioni  di  confisca  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. L 328 del 24 novembre 2006. 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo  dell'art.  12-sexies  del  decreto-legge  8
          giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo  codice  di
          procedura  penale  e  provvedimenti   di   contrasto   alla
          criminalita' mafiosa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
          giugno 1992, n. 133, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1992,  n.  356  (Conversione  in  legge  con
          modificazioni, del decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,
          recante modifiche urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura
          penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
          mafiosa) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992,
          n. 185, cosi' recita: 
              «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          Nei casi di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato
          allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli
          473, 474, 517-ter  e  517-quater,  416-bis,  600,  600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti  dagli
          articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta  la  confisca  del
          denaro,  dei  beni  o  delle  altre  utilita'  di  cui   il
          condannato non puo' giustificare la provenienza e  di  cui,
          anche per interposta persona fisica  o  giuridica,  risulta
          essere titolare  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
          titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio   reddito,
          dichiarato ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla
          propria attivita' economica. Le disposizioni  indicate  nel
          periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
          di applicazione della pena su richiesta, a norma  dell'art.
          444 del codice di procedura penale, per taluno dei  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordine costituzionale. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'art. 444 del codice di procedura  penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall'art. 416-bis del codice  penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del
          codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona. 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter  del  codice  penale,  nonche'  dall'art.
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
          beni confiscati a norma dei commi 1 e 2  si  osservano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni contenute nel  D.L.  14
          giugno 1989, n. 230, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
          condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2,  del
          codice di procedura penale, nomina un amministratore con il
          compito di provvedere alla custodia, alla  conservazione  e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
              Non possono essere nominate amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell'art. 321,  comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
              4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione  e
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
          previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'
          agli altri casi di sequestro e confisca  di  beni  adottati
          nei procedimenti relativi ai delitti di  cui  all'art.  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale. In  tali  casi
          l'Agenzia      coadiuva       l'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal  citato  decreto
          legislativo n. 159  del  2011.  Restano  comunque  salvi  i
          diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni  e
          al risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.». 
              -  Il  testo  degli  articoli  24  e  34  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011,
          n. 226, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 24 (Confisca) (In vigore dal 1° gennaio 2013).  -
          1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di
          cui  la  persona  nei  cui  confronti  e'   instaurato   il
          procedimento   non   possa   giustificare   la    legittima
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,   risulti   essere   titolare   o    avere    la
          disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato
          al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul
          reddito, o alla propria attivita'  economica,  nonche'  dei
          beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
          costituiscano il reimpiego. 
              2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il
          Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
          entro un anno e  sei  mesi  dalla  data  di  immissione  in
          possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
          Nel caso di  indagini  complesse  o  compendi  patrimoniali
          rilevanti, tale termine puo' essere prorogato  con  decreto
          motivato del tribunale per periodi di sei mesi  e  per  non
          piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti
          e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene  conto
          delle cause di sospensione  dei  termini  di  durata  della
          custodia  cautelare,  previste  dal  codice  di   procedura
          penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per
          il tempo  necessario  per  l'espletamento  di  accertamenti
          peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
          iniziato   il   procedimento   risulta   poter    disporre,
          direttamente o indirettamente. 
              3. Il sequestro e la confisca possono essere  adottati,
          su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e  2,
          quando   ne   ricorrano   le   condizioni,    anche    dopo
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  personale.
          Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che   ha
          disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme
          previste per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le
          disposizioni del presente titolo.». 
              «Art.  34.  (L'amministrazione  giudiziaria  dei   beni
          connessi ad attivita' economiche) (In vigore dal 13 ottobre
          2011). - 1. Quando, a seguito  degli  accertamenti  di  cui
          all'art. 19 o di quelli compiuti per verificare i  pericoli
          di  infiltrazione  da  parte  della  delinquenza  di   tipo
          mafioso, ricorrono  sufficienti  indizi  per  ritenere  che
          l'esercizio di determinate attivita'  economiche,  comprese
          quelle imprenditoriali, sia direttamente  o  indirettamente
          sottoposto  alle   condizioni   di   intimidazione   o   di
          assoggettamento  previste  dall'art.  416-bis  c.p.  o  che
          possa, comunque, agevolare l'attivita'  delle  persone  nei
          confronti delle quali e' stata  proposta  o  applicata  una
          misura di  prevenzione,  ovvero  di  persone  sottoposte  a
          procedimento penale per taluno dei delitti di cui  all'art.
          4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i  presupposti
          per  l'applicazione  delle  misure   di   prevenzione,   il
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o
          il  direttore  della  Direzione   investigativa   antimafia
          possono   richiedere   al    tribunale    competente    per
          l'applicazione delle misure di  prevenzione  nei  confronti
          delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini
          e verifiche, da compiersi anche a mezzo  della  Guardia  di
          finanza  o  della  polizia  giudiziaria,   sulle   predette
          attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di  chi  ha  la
          proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni
          o altre utilita' di valore  non  proporzionato  al  proprio
          reddito   o   alla   propria   capacita'   economica,    di
          giustificarne la legittima provenienza. 
              2. Quando ricorrono sufficienti elementi  per  ritenere
          che il libero esercizio delle attivita' economiche  di  cui
          al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei  confronti
          delle quali e' stata proposta o  applicata  una  misura  di
          prevenzione, ovvero di persone  sottoposte  a  procedimento
          penale per  taluno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
          416-bis, 629,  630,  644,  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale, il tribunale dispone l'amministrazione  giudiziaria
          dei beni utilizzabili, direttamente o  indirettamente,  per
          lo svolgimento delle predette attivita'. 
              3. L'amministrazione giudiziaria dei beni  e'  adottata
          per un periodo non superiore  a  sei  mesi  e  puo'  essere
          rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente  a
          dodici mesi, a  richiesta  dell'autorita'  proponente,  del
          pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le
          condizioni in base alle quali e' stata applicata. 
              4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale
          nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario. 
              5. Qualora tra i beni siano compresi  beni  immobili  o
          altri  beni   soggetti   a   pubblica   registrazione,   il
          provvedimento di cui al  comma  2  deve  essere  trascritto
          presso  i  pubblici  registri  a  cura  dell'amministratore
          giudiziario nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dall'adozione del provvedimento. 
              6. L'amministratore giudiziario adempie  agli  obblighi
          di relazione e segnalazione di cui all'art.  36,  comma  2,
          anche nei confronti del pubblico ministero. 
              7. Entro i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di
          scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei  beni  o  del
          sequestro, il tribunale, qualora non  disponga  il  rinnovo
          del provvedimento, delibera in camera  di  consiglio,  alla
          quale  puo'  essere  chiamato  a  partecipare  il   giudice
          delegato,  la  revoca  della  misura  disposta,  ovvero  la
          confisca dei beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il
          frutto  di  attivita'  illecite  o  ne   costituiscano   il
          reimpiego. 
              8. Con il provvedimento che  dispone  la  revoca  della
          misura,   il   tribunale   puo'   disporre   il   controllo
          giudiziario,  con  il  quale   stabilisce   l'obbligo   nei
          confronti   di   chi   ha   la    proprieta',    l'uso    o
          l'amministrazione  dei  beni,  o  di  parte  di  essi,   di
          comunicare, per un periodo non inferiore  a  tre  anni,  al
          questore ed al nucleo di polizia tributaria  del  luogo  di
          dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i  beni
          se  si  tratta  di  residenti  all'estero,  gli   atti   di
          disposizione, di acquisto o di  pagamento  effettuati,  gli
          atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di
          amministrazione o di gestione fiduciaria  ricevuti,  e  gli
          altri atti o contratti indicati dal  tribunale,  di  valore
          non inferiore a  euro  25.822,84  o  del  valore  superiore
          stabilito dal tribunale in relazione  al  patrimonio  e  al
          reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci
          giorni dal compimento dell'atto  e  comunque  entro  il  31
          gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
          precedente. 
              9.  Quando  vi  sia  concreto  pericolo  che   i   beni
          sottoposti al provvedimento  di  cui  al  comma  2  vengano
          dispersi,  sottratti  o  alienati,  il  procuratore   della
          Repubblica,  il  Direttore  della  Direzione  investigativa
          antimafia o il questore possono richiedere al tribunale  di
          disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le
          disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro  e'
          disposto sino alla scadenza del termine stabilito  a  norma
          del comma 3.». 
              - Il testo dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre  2003,  n.  398  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di debito pubblico. - Testo A)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 15 (L) (Costituzione di vincoli). - 1. I  vincoli
          di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal
          presente  Titolo,  si  costituiscono  unicamente   con   le
          registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. 
              2. Possono essere aperti specifici  conti  destinati  a
          consentire la costituzione di  vincoli  sull'insieme  degli
          strumenti  finanziari  in  essi  registrati;  in  tal  caso
          l'intermediario  e'  responsabile   dell'osservanza   delle
          istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
          ordine alla conservazione dell'integrita'  del  valore  del
          vincolo  ed  all'esercizio  dei   diritti   relativi   agli
          strumenti finanziari.». 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  legislativo  21
          maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE,
          in materia di contratti di garanzia finanziaria) pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15  luglio  2004,  n.  164,  cosi'
          recita: 
              «Art.  10  (Legge  regolante  i  diritti  su  strumenti
          finanziari in forma scritturale). - 1.  Quando  i  diritti,
          che  hanno  ad  oggetto  o  sono   relativi   a   strumenti
          finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in  un
          libro contabile, conto o sistema di gestione o di  deposito
          accentrato, le modalita' di trasferimento di tali  diritti,
          nonche' di costituzione e di realizzazione delle garanzie e
          degli  altri  vincoli  sugli  stessi,   sono   disciplinati
          esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato  in
          cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di
          gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate
          le registrazioni o annotazioni direttamente  a  favore  del
          titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla  legge
          di un altro Stato. 
              2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli. 
              3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
          gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e  gli
          strumenti  finanziari  non  siano  immessi  in  un  sistema
          italiano in regime  di  dematerializzazione  ai  sensi  del
          decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di
          trasferimento  dei  diritti,  nonche'  di  costituzione   e
          realizzazione delle garanzie e degli  altri  vincoli  sugli
          stessi  sono  regolate  dalle  disposizioni   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
              - La decisione quadro 2005/212/GAI del  Consiglio,  del
          24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti
          e proventi di reato e' pubblicata nella G.U.C.E. L  68  del
          15 marzo 2005.