ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA Preambolo Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (di seguito denominate congiuntamente le «Parti» e singolarmente la «Parte»); Consapevoli delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine e la sicurezza pubblica nonche' sul benessere dei propri cittadini; Riconoscendo la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorita' di polizia nella lotta contro la criminalita' ed il terrorismo; Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonche' le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale ed i Protocolli Aggiuntivi contro il Traffico di Migranti per Terra, Mare o Aria e la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, il Protocollo Contro la Produzione Illecita ed il Traffico di Armi, loro Parti, Componenti e Munizioni, firmata rispettivamente a Palermo dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e dalla Repubblica del Sud Africa il 14 dicembre 2000, nonche' le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite; Nel rispetto del principio di sovranita' ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due paesi; Concordano quanto segue: Articolo 1. Autorita' competenti ed obbligo a cooperare 1. Le autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono: a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e b) per il Governo della Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento di Polizia. 2. Le Parti collaborano in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea.