Articolo 12. Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti notificano l'una all'altra per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto completamento delle rispettive procedure costituzionali e delle altre procedure di legge interne. La data dell'entrata in vigore e' quella dell'ultima notifica. 2. Il presente Accordo resta in vigore fino a che una delle Parti dichiari la propria volonta' di porvi fine, notificandola attraverso i canali diplomatici all'altra Parte con un preavviso scritto di sei (6) mesi. 3. Il presente Accordo puo' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Cape Town il giorno 17 di aprile dell'anno 2012. (firma illegibile) (firma illegibile) ---------------- ---------------- PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA