(Accordo-art. 12)
                            Articolo 12. 
 
 
            Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti 
 
    1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le  Parti
notificano  l'una  all'altra  per  iscritto,  attraverso   i   canali
diplomatici,  l'avvenuto  completamento  delle  rispettive  procedure
costituzionali e delle altre procedure  di  legge  interne.  La  data
dell'entrata in vigore e' quella dell'ultima notifica. 
    2. Il presente Accordo resta in vigore fino a che una delle Parti
dichiari la propria volonta' di porvi fine, notificandola  attraverso
i canali diplomatici all'altra Parte con un preavviso scritto di  sei
(6) mesi. 
    3. Il presente Accordo puo'  essere  emendato  con  il  reciproco
consenso delle Parti. 
    In fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente  Accordo  in   due
originali, ciascuno nella lingua  inglese  ed  italiana,  entrambi  i
testi facenti ugualmente fede. 
    Fatto a Cape Town il giorno 17 di aprile dell'anno 2012. 
 
(firma illegibile)                          (firma illegibile) 
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PER IL GOVERNO DELLA                         PER IL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA                       REPUBBLICA DEL SUD AFRICA