(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
 
                       Settori di cooperazione 
 
    1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di
prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo,
ma non esclusivamente, quanto segue: 
      a) crimine organizzato transnazionale; 
      b) produzione illecita, traffico  e  contrabbando  di  sostanze
stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; 
      c) tratta di persone e traffico di migranti; e 
      d) traffico illecito di armi, munizioni,  esplosivi,  materiale
nucleare, radioattivo e tossico. 
    2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione
degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in
vigore nei propri paesi e agli obblighi internazionali,  comprese  le
pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica  il
rispetto  degli  obblighi  discendenti  in  capo   all'Italia   dalla
partecipazione all'Unione Europea. 
    3. Le Parti collaborano e si forniscono  reciproca  assistenza  e
supporto, conformemente a quanto eventualmente concordato, in tema di
gestione del pubblico  e  della  sicurezza  in  occasione  di  grandi
eventi.