Articolo 2. Settori di cooperazione 1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: a) crimine organizzato transnazionale; b) produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; c) tratta di persone e traffico di migranti; e d) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei propri paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea. 3. Le Parti collaborano e si forniscono reciproca assistenza e supporto, conformemente a quanto eventualmente concordato, in tema di gestione del pubblico e della sicurezza in occasione di grandi eventi.