(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
 
                    Modalita' della cooperazione 
 
    Le  Parti,  al  fine  di  dare   attuazione   alle   disposizioni
dell'articolo 2 ed in conformita' alla legislazione nazionale vigente
nei propri paesi, collaborano tramite: 
      a) lo scambio  di  informazioni  sui  reati,  i  criminali,  le
organizzazioni  criminali,  il  loro  modus  operandi,  strutture   e
contatti, che rivestono un reciproco interesse; 
      b) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi  e
scientifici per  combattere  il  crimine,  comprese  le  informazioni
sull'analisi della minaccia criminale; 
      c) lo scambio di informazioni sulla formazione  dei  funzionari
di  polizia  e  sull'utilizzo  di  tecniche  specialistiche  per   il
contrasto della criminalita'; 
      d) lo  scambio  di  informazioni  su  nuovi  tipi  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope e la loro analisi; 
      e) l'adozione delle misure necessarie  al  fine  di  coordinare
l'attuazione di speciali tecniche  investigative,  come  le  consegne
controllate, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza; 
      f) lo scambio di  informazioni  sui  metodi  impiegati  per  il
contrasto della tratta di persone attraverso le frontiere; 
      g) lo scambio di informazioni sui passaporti ed altri documenti
di  viaggio,  visti,  timbri  di  ingresso  ed  uscita,  al  fine  di
individuare documenti falsi; 
      h)  l'esecuzione  delle  richieste   di   assistenza   previste
nell'articolo 4; e 
      i) lo scambio di altre informazioni che l'Autorita'  Competente
di una Parte ritenga siano di interesse  per  l'Autorita'  dell'altra
Parte.