Articolo 3. Modalita' della cooperazione Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2 ed in conformita' alla legislazione nazionale vigente nei propri paesi, collaborano tramite: a) lo scambio di informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, strutture e contatti, che rivestono un reciproco interesse; b) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale; c) lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita'; d) lo scambio di informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e la loro analisi; e) l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza; f) lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone attraverso le frontiere; g) lo scambio di informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; h) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; e i) lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' Competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorita' dell'altra Parte.