(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
 
                       Richieste di assistenza 
 
    1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo  avra'  luogo
sulla base delle richieste  di  assistenza  da  parte  dell'Autorita'
competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente  che
ritiene che detta assistenza sia di interesse per  l'altra  Autorita'
competente. 
    2. Le richieste di assistenza sono presentate  per  iscritto.  In
caso di emergenza le richieste  possono  essere  fatte  oralmente  ma
devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 
    3. In caso di  dubbio  sull'autenticita'  o  il  contenuto  della
richiesta, puo' essere richiesta un'ulteriore conferma. 
    4. Le richieste di assistenza contengono: 
      a) il nome dell'organismo della Parte che  richiede  assistenza
ed il nome dell'organismo della Parte a cui e'  stata  presentata  la
richiesta di assistenza; 
      b) informazioni dettagliate sul caso; 
      c) lo scopo ed i motivi della richiesta; 
      d) una descrizione dell'assistenza richiesta; e 
      e)  qualsiasi  altra   informazione   che   possa   contribuire
all'effettiva esecuzione della richiesta.