Articolo 4. Richieste di assistenza 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 3. In caso di dubbio sull'autenticita' o il contenuto della richiesta, puo' essere richiesta un'ulteriore conferma. 4. Le richieste di assistenza contengono: a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza; b) informazioni dettagliate sul caso; c) lo scopo ed i motivi della richiesta; d) una descrizione dell'assistenza richiesta; e e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.