Articolo 6. Esecuzione delle richieste 1. L'Autorita' Competente richiesta adotta tutte le misure necessarie per garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. L'Autorita' Competente richiedente viene informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisca l'esecuzione della richiesta o ne causi un ritardo considerevole. 3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' Competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorita' Competente richiedente. 4. L'Autorita' Competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. 5. Al ricevimento della richiesta effettuata dall'Autorita' Competente ricevente, l'Autorita' Competente richiesta prende tutte le misure necessarie a garantite la riservatezza del fatto che la richiesta e' stata presentata, del suo contenuto, dei documenti ad essa allegati nonche' del fatto che si provvedera' a fornire assistenza. Qualora non sia possibile mantenere la riservatezza della richiesta nel corso della sua esecuzione, l'Autorita' Competente richiesta ne informa l'Autorita' Competente richiedente, la quale potra' quindi decidere se e' accettabile eseguire la richiesta a tali condizioni. 6. L'Autorita' Competente richiesta informa al piu' presto l'Autorita' Competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.