(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6. 
 
 
                     Esecuzione delle richieste 
 
    1.  L'Autorita'  Competente  richiesta  adotta  tutte  le  misure
necessarie per garantire la sollecita  e  completa  esecuzione  delle
richieste. 
    2.   L'Autorita'   Competente   richiedente    viene    informata
immediatamente di qualsiasi circostanza  che  impedisca  l'esecuzione
della richiesta o ne causi un ritardo considerevole. 
    3. Se l'esecuzione della  richiesta  non  rientra  tra  i  poteri
dell'Autorita' Competente richiesta, quest'ultima  provvede  a  darne
immediata notifica all'Autorita' Competente richiedente. 
    4.  L'Autorita'  Competente  richiesta  puo'  chiedere  tutte  le
informazioni che ritiene necessarie alla  adeguata  esecuzione  della
richiesta. 
    5.  Al  ricevimento  della  richiesta  effettuata  dall'Autorita'
Competente ricevente, l'Autorita' Competente richiesta  prende  tutte
le misure necessarie a garantite la riservatezza  del  fatto  che  la
richiesta e' stata presentata, del suo contenuto,  dei  documenti  ad
essa  allegati  nonche'  del  fatto  che  si  provvedera'  a  fornire
assistenza. Qualora non sia possibile mantenere la riservatezza della
richiesta nel corso  della  sua  esecuzione,  l'Autorita'  Competente
richiesta ne informa l'Autorita'  Competente  richiedente,  la  quale
potra' quindi decidere se e' accettabile eseguire la richiesta a tali
condizioni. 
    6.  L'Autorita'  Competente  richiesta  informa  al  piu'  presto
l'Autorita'   Competente   richiedente   dei    risultati    relativi
all'esecuzione della richiesta.