(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
 
   Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti 
 
    1. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi
nel quadro del presente Accordo sono utilizzati  unicamente  per  gli
scopi da esso previsti, nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute
nelle convenzioni internazionali sui diritti umani. 
    2. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra  le
Parti  godono  della  stessa  tutela  garantita  ai  dati  nazionali,
conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle
informazioni. 
    3. Ciascuna Autorita' Competente garantisce la riservatezza delle
informazioni  e  dei   documenti   pervenuti   dall'altra   Autorita'
Competente. 
    4. Senza il consenso dell'Autorita' competente che  li  fornisce,
le informazioni ed i documenti pervenuti  conformemente  al  presente
Accordo non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle
per le quali sono stati richiesti e forniti. 
    5.  Le  informazioni  ed  i  documenti  forniti  da  un'Autorita'
Competente conformemente  al  presente  Accordo  non  possono  essere
divulgati a terzi se non previo  consenso  dell'Autorita'  Competente
che li fornisce.