Articolo 8. Riunioni e consultazioni 1. Per agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' Competenti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni bilaterali al fine di valutare i progressi fatti ai sensi del presente Accordo, nonche' discutere e approfondire la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Sudafrica.