(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8. 
 
 
                      Riunioni e consultazioni 
 
    1.  Per  agevolare   l'esecuzione   del   presente   Accordo,   i
rappresentanti   delle   Autorita'   Competenti   possono,    qualora
necessario, organizzare riunioni e consultazioni bilaterali  al  fine
di valutare i progressi fatti ai sensi del presente Accordo,  nonche'
discutere e approfondire la cooperazione. 
    2. Le riunioni  si  svolgono  alternativamente  in  Italia  e  in
Sudafrica.