Articolo 9. Spese 1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte Richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta comporta spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese. 2. Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte Ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte Inviante.