(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9. 
 
 
                                Spese 
 
    1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una  richiesta
ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla  Parte  Richiesta,
salvo  diversamente  concordato  per  iscritto  dalle  Parti.  Se  la
richiesta comporta  spese  notevoli  o  straordinarie,  le  Parti  si
consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione
della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese. 
    2. Salvo diverso accordo, i costi della riunione  sono  sostenuti
dalla Parte Ricevente, mentre le spese di  viaggio  ed  alloggio  dei
delegati sono sostenute dalla Parte Inviante.