(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
 
                        Procedura amichevole 
 
    1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra  le  Parti  contraenti
circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo,  le  autorita'
competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione  per  via
di amichevole composizione. 
    2. Oltre agli  accordi  di  cui  al  paragrafo  1,  le  autorita'
competenti delle Parti contraenti possono  concordare  reciprocamente
le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 6. 
    3.  Le  autorita'  competenti  delle  Parti  contraenti   possono
comunicare direttamente tra di  loro  al  fine  di  pervenire  ad  un
accordo ai sensi del presente Articolo. 
    4. Le Parti contraenti possono concordare anche  altre  modalita'
di risoluzione delle controversie.