Articolo 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore allorche' ciascuna Parte abbia notificato all'altra il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avra' effetto: a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.