(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Il presente Accordo entrera' in vigore allorche'  ciascuna  Parte
abbia notificato all'altra il completamento delle  procedure  interne
necessarie all'entrata in vigore. Alla data di entrata in  vigore  il
presente Accordo avra' effetto: 
      a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale  data;
e 
      b)  con  riferimento  a  tutte  le  altre  questioni   di   cui
all'Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto  in  relazione  ai
periodi d'imposta che iniziano in tale  data,  o  successivamente  ad
essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli  oneri
fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.