(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
 
                Scambio di informazioni su richiesta 
 
    1. L'autorita' competente della  Parte  interpellata  provvede  a
fornire su  richiesta  le  informazioni  per  le  finalita'  indicate
all'Articolo 1. Dette informazioni sono  scambiate  indipendentemente
dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno  un  reato
ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in  cui
detto  comportamento  sia  stato  posto   in   essere   nella   Parte
interpellata. 
    2. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della
Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta  di
informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la
raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente
le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia
necessita' di dette informazioni ai fini della propria imposizione. 
    3. Se specificamente richiesto dall'autorita' competente  di  una
Parte richiedente, l'autorita' competente  della  Parte  interpellata
fornisce le informazioni in base al presente  Articolo  nella  misura
prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di  deposizioni  di
testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 
    4. Ciascuna Parte contraente assicura che  le  proprie  autorita'
competenti per le finalita' specificate all'Articolo l  dell'Accordo,
abbiano l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: 
      informazioni  in  possesso  di  banche,   di   altri   istituti
finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualita' di agente  o
fiduciario, inclusi intestatari e trustees; 
      informazioni riguardanti la proprieta' di societa' di capitali,
societa' di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre  persone,
comprese,  nei  limiti  previsti  dall'Articolo  2,  le  informazioni
relative alla proprieta' su tutte queste persone in una catena  della
proprieta'; nel caso  dei  trust,  le  informazioni  su  costituenti,
trustees e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni
su soci  fondatori,  componenti  del  consiglio  della  fondazione  e
beneficiari. Inoltre il presente Accordo non crea un obbligo  per  le
Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla  proprieta'
con riferimento alle societa' quotate in Borsa o  ai  piani  o  fondi
d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non
possano essere ottenute senza eccessive difficolta'. 
    5. L'autorita' competente della  Parte  richiedente  fornisce  le
seguenti   informazioni   all'autorita'   competente   della    Parte
interpellata quando effettua una richiesta di informazioni  ai  sensi
dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono  presumibilmente
rilevanti per la richiesta: 
      a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; 
      b) una dichiarazione relativa alle informazioni  richieste  che
indichi la natura e la forma in cui  la  Parte  richiedente  desidera
ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; 
      c)  la  finalita'  fiscale  per  la  quale  si  richiedono   le
informazioni; 
      d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni  richieste
siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso  o  sotto
il  controllo  di  una  persona  nella  giurisdizione   della   Parte
interpellata; 
      e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle  persone  che  si
ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; 
      f) una dichiarazione attestante che la  richiesta  e'  conforme
alla  legislazione  e  alle   prassi   amministrative   della   Parte
richiedente, che - qualora  le  informazioni  richieste  rientrassero
nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita'  competente
di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi  della
legislazione della Parte richiedente o nel corso  della  sua  normale
prassi amministrativa e che la  richiesta  e'  conforme  al  presente
Accordo; 
      g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti
i mezzi a  disposizione  nel  proprio  territorio  per  acquisire  le
informazioni, ad eccezione di quelli  che  comporterebbero  eccessive
difficolta'. 
    6. L'autorita' competente della Parte interpellata deve inoltrare
le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile  alla  Parte
richiedente.  Per  garantire  una  sollecita  risposta,   l'autorita'
competente della Parte interpellata deve: 
      a) Confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte
richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare  all'autorita'
competente della  Parte  richiedente  eventuali  incompletezze  nella
richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. 
      b) Qualora l'autorita' competente della Parte interpellata  non
e' stata in grado di ottenere e  fornire  le  informazioni  entro  90
giorni dal ricevimento  della  richiesta,  incluso  il  caso  in  cui
incontri degli ostacoli nel fornire  le  informazioni  o  rifiuti  di
fornirle,  deve  immediatamente  informare  la   Parte   richiedente,
spiegando le ragioni della propria impossibilita',  la  natura  degli
ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.