(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
 
                    Verifiche fiscali all'estero 
 
    1.  Una  Parte  contraente  puo'  consentire  che  rappresentanti
dell'autorita' competente dell'altra  Parte  contraente  entrino  nel
territorio della prima Parte per interrogare persone  fisiche  e  per
esaminare  documenti,   previo   consenso   scritto   delle   persone
interessate.  L'autorita'  competente  della   seconda   Parte   deve
notificare all'autorita' competente della  prima  Parte  l'ora  e  il
luogo dell'incontro con le persone fisiche interessate. 
    2.  Su  richiesta  dell'autorita'   competente   di   una   Parte
contraente, l'autorita' competente dell'altra Parte  contraente  puo'
consentire che rappresentanti dell'autorita' competente  della  prima
Parte siano presenti durante la  fase  appropriata  di  una  verifica
fiscale nella seconda Parte. 
    3. Se la  richiesta  di  cui  al  paragrafo  2  viene  accettata,
l'autorita'  competente  della  Parte  contraente  che  effettua   la
verifica  deve,  nel   piu'   breve   tempo   possibile,   notificare
all'autorita' competente dell'altra Parte  l'ora  e  il  luogo  della
verifica, l'autorita' o il funzionario  designato  ad  effettuare  la
verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla  prima  Parte
per l'effettuazione  della  verifica.  Tutte  le  decisioni  relative
all'effettuazione della verifica fiscale devono  essere  prese  dalla
Parte che conduce la verifica.