Articolo 7 Possibilita' di rifiutare una richiesta 1. La Parte interpellata non e' obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non e' conforme al presente Accordo. 2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Malgrado quanto sopra, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo. 3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano: a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti. 4. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine pubblico. 5. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia. 6. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.