(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
 
                            Riservatezza 
 
    Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente  ai  sensi
del presente Accordo sono  considerate  riservate  e  possono  essere
comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi  tribunali
e organi amministrativi) nella giurisdizione della  Parte  contraente
incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione  delle   imposte
previste dal presente Accordo, delle  procedure  o  dei  procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per
tali  imposte.  Dette  persone  o  autorita'  possono  utilizzare  le
informazioni solo a tali fini.  Dette  persone  o  autorita'  possono
comunicare  le  informazioni  nei  procedimenti  giudiziari  o  nelle
sentenze.  Le  informazioni   non   possono   essere   comunicate   a
nessun'altra persona, ente o autorita' o altra giurisdizione  se  non
previo esplicito consenso  scritto  dell'autorita'  competente  della
Parte interpellata.