(Accordo-art. 1)
                             ACCORDO TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                        IL GOVERNO DI JERSEY 
          SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE 
 
Il Governo della Repubblica Italiana  e  il  Governo  di  Jersey  (le
Parti), nell'intento di  incrementare  ed  agevolare  lo  scambio  di
informazioni in materia fiscale; 
 
riconoscendo che il Governo di Jersey ha il  diritto,  in  base  alle
condizioni del  mandato  ricevuto  dal  Regno  Unito,  di  negoziare,
concludere, adempiere e,  fatte  salve  le  condizioni  del  presente
Accordo, denunciare un  accordo  sullo  scambio  di  informazioni  in
materia fiscale con il Governo della Repubblica Italiana; 
 
le Parti hanno  convenuto  di  concludere  il  presente  Accordo  che
contiene obblighi soltanto per le Parti stesse. 
                             Articolo 1 
 
            Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo 
 
Le autorita' competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso
lo   scambio   di   informazioni   presumibilmente   rilevanti    per
l'amministrazione e l'applicazione delle leggi  interne  delle  Parti
relativamente  alle  imposte  oggetto  del  presente  Accordo.  Dette
informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti  per
la determinazione, l'accertamento,  l'applicazione,  la  riscossione,
anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette
alle imposte stesse, oppure per le indagini su questioni fiscali o  i
procedimenti per reati tributari in  relazione  a  dette  persone.  I
diritti e le misure di salvaguardia  assicurati  alle  persone  dalle
leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata  restano
applicabili nella misura in cui essi non impediscano  o  posticipino,
in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.