Articolo 11 Procedura amichevole 1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione tramite accordo amichevole. 2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9. 3. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo. 4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie, ove necessario.