(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                        Procedura amichevole 
 
1.  Qualora  sorgano  difficolta'  o  dubbi  tra   le   Parti   circa
l'applicazione  o  l'interpretazione   dell'Accordo,   le   autorita'
competenti fanno del loro meglio per risolvere la  questione  tramite
accordo amichevole. 
 
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita'  competenti
delle  Parti  possono  concordare  reciprocamente  le  procedure   da
utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9. 
 
3. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono  comunicare
direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai  sensi
del presente Articolo. 
 
4. Le Parti contraenti possono concordare anche  altre  modalita'  di
risoluzione delle controversie, ove necessario.