(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
1. Il  presente  Accordo  e'  soggetto  a  ratifica,  accettazione  o
approvazione  delle  Parti,  in   conformita'   con   le   rispettive
legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
sono scambiati non appena possibile. 
 
2. Il presente Accordo entrera' in vigore  allorche'  ciascuna  Parte
abbia notificato all'altra il completamento delle  procedure  interne
necessarie all'entrata in vigore. Alla data di entrata in  vigore  il
presente Accordo avra' effetto: 
 
a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e 
 
b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 a
partire da tale data, ma soltanto in relazione ai  periodi  d'imposta
che iniziano in tale data, o  successivamente  ad  essa,  oppure,  in
mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri  fiscali  che  si
originano in tale data, o successivamente ad essa.