(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                              Denuncia 
 
1.Ciascuna  Parte  puo'   denunciare   l'Accordo   notificandone   la
cessazione tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte. 
 
2. Detta denuncia ha effetto a partire  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di  tre  mesi  dalla  data  di
ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte. 
 
3. In caso di denuncia  dell'Accordo  le  Parti  rimangono  vincolate
dalle  disposizioni  dell'Articolo  8  con  riferimento  a  tutte  le
informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. 
 
In fede di che, i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato il presente Accordo. 
 
Fatto a	Londra	il	13/03/2012, in due originali, ciascuno nelle lingue
italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
 
 
      PER  IL   GOVERNO                    PER   IL   GOVERNO   DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                 DI JERSEY 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico