(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                            Giurisdizione 
 
Al  fine  di  consentire  l'applicazione  del  presente  Accordo,  le
informazioni saranno fornite in conformita' con il  presente  Accordo
dall'autorita' competente della Parte interpellata senza  considerare
se le persona cui si riferisce l'informazione abbia la residenza o la
nazionalita' di una Parte oppure se le informazioni siano detenute da
una persona che abbia la residenza o la nazionalita'  di  una  Parte.
Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire  informazioni  che
non siano detenute dalle sue autorita' o  non  siano  in  possesso  o
sotto  il  controllo  oppure  ottenibili  da  persone  entro  la  sua
giurisdizione territoriale.