(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                         Imposte considerate 
 
1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: 
 
a) in Italia: 
 
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 
- l'imposta sul reddito delle societa'; 
 
- l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
 
- l'imposta sul valore aggiunto; 
 
- l'imposta sulle successioni; 
 
- l'imposta sulle donazioni; 
 
- le imposte sostitutive; 
 
b) in Jersey: 
 
- le imposte sui redditi; 
 
- l'imposta su beni e servizi. 
 
2. Il presente Accordo si applica anche ad  ogni  imposta  di  natura
identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in  aggiunta
o in sostituzione delle imposte  esistenti,  o  ad  ogni  imposta  di
natura sostanzialmente analoga istituita dopo  la  data  della  firma
dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione  delle  imposte  esistenti
con l'accordo delle autorita' competenti delle  Parti.  Le  autorita'
competenti delle Parti si  notificheranno  le  modifiche  sostanziali
apportate alle disposizioni fiscali  ed  alle  misure  connesse  alla
raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.