Articolo 3 Imposte considerate 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle societa'; - l'imposta regionale sulle attivita' produttive; - l'imposta sul valore aggiunto; - l'imposta sulle successioni; - l'imposta sulle donazioni; - le imposte sostitutive; b) in Jersey: - le imposte sui redditi; - l'imposta su beni e servizi. 2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, o ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorita' competenti delle Parti. Le autorita' competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.