(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente Accordo l'espressione: 
 
a) "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona
situata al di fuori del mare territoriale  che  e'  considerata  come
zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la  propria
legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti
sovrani per quanto concerne l'esplorazione e  lo  sfruttamento  delle
risorse naturali del fondo e del  sottosuolo  marini,  nonche'  delle
acque sovrastanti; 
 
b)  "Jersey"  designa  il  Baliato  di  Jersey,  compreso   il   mare
territoriale; 
 
c) "autorita' competente" designa 
 
    i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
    ii) in Jersey, il Ministro del Tesoro e delle Risorse  o  un  suo
rappresentante autorizzato; 
 
d) "persona" comprende una persona fisica, una  persona  giuridica  o
ogni altra associazione di persone; 
 
e) "societa" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che
e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; 
 
f) "societa' quotata in Borsa" designa una societa' la cui principale
categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a condizione
che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute
dal pubblico. Le azioni possono  essere  acquistate  o  vendute  "dal
pubblico"  se  l'acquisto  o  la  vendita   delle   azioni   non   e'
implicitamente o esplicitamente riservato ad un  gruppo  limitato  di
investitori; 
 
g) "principale  categoria  di  azioni"  designa  la  categoria  o  le
categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del  diritto  di
voto e del valore della societa'; 
 
h) "Borsa  riconosciuta"  designa  qualsiasi  Borsa  approvata  dalle
autorita' competenti delle Parti; 
 
i)  l'espressione  "piano  o  fondo  comune  d'investimento"  designa
qualsiasi veicolo di investimento  comune,  qualunque  sia  la  forma
giuridica.  L'espressione  "piano  o  fondo   comune   d'investimento
pubblico" designa  qualsiasi  piano  o  fondo  comune  d'investimento
purche' le quote, le azioni o gli altri interessi  del  fondo  o  del
piano possano essere prontamente  acquistati,  venduti  o  riscattati
"dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano
possono essere prontamente  acquistati,  venduti  o  riscattati  "dal
pubblico"  se  l'acquisto,  la  vendita  o  il  riscatto   non   sono
implicitamente o esplicitamente riservati ad un  gruppo  limitato  di
investitori; 
 
j) "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo; 
 
k) "Parte richiedente" designa la Parte contraente  che  richiede  le
informazioni; 
 
l)  "Parte  interpellata"  designa  la  Parte  contraente  cui  viene
richiesto di fornire le informazioni; 
 
m) "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e
procedure amministrative o giudiziarie che consentano  ad  una  Parte
contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; 
 
n)  "informazioni"   designa   qualsiasi   fatto,   dichiarazione   o
documentazione in qualunque forma; 
 
o) "reati tributari" designa le questioni fiscali che  implicano  una
condotta intenzionale, sia prima che dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente Accordo, che sia penalmente perseguibile secondo il  diritto
penale della Parte richiedente; 
 
p) "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla
legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione  nella
legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti. 
 
2. Per l'applicazione del presente Accordo in  qualunque  momento  da
parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, a  meno  che  il
contesto  non  richieda  una  diversa   interpretazione,   hanno   il
significato  che  ad  esse  e'  attribuito  in  quel  momento   dalla
legislazione di detta Parte,  prevalendo  ogni  significato  ad  esse
attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in  questa
Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi  di
altre leggi di detta Parte.