Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta 1. Su richiesta della Parte richiedente l'autorita' competente della Parte interpellata provvede a fornire le informazioni per le finalita' indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessita' ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui dotto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata. L'autorita' competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente Articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficolta'. 2. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza a sua discrezione tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della propria imposizione. 3. Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorita' competenti per le finalita' specificate all'Articolo 1 ed in conformita' con l'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che operi in qualita' di agente o fiduciario; b) (i) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva di societa' di capitali, societa' di persone, "Anstalten" e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in una catena della proprieta'; (ii) nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari; (iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari; e (iv) nel caso di organismi di investimento collettivo, le informazioni su quote, unita' e altri interessi; a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento alle societa' quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficolta'. 5. Ogni richiesta di informazioni deve essere formulata con la maggior precisione possibile e deve specificare per iscritto: a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni; c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle; d) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle imposte della Parte richiedente, con riguardo alla persona identificata al comma (a) del presente paragrafo; f) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sorto il controllo o acquisibili da una persona nella giurisdizione della Parte interpellata; g) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste, o ne abbiano il controllo o siano in grado di acquisirle; h) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta e' conforme al presente Accordo; i) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'. 6. L'autorita' competente della Parte interpellata deve confermare all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta ed adoperarsi per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel piu' breve tempo possibile.