(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                Scambio di informazioni su richiesta 
 
1. Su richiesta della Parte richiedente l'autorita' competente  della
Parte  interpellata  provvede  a  fornire  le  informazioni  per   le
finalita' indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono  scambiate
indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno
necessita' ai fini della propria imposizione o che  il  comportamento
in esame costituisca o meno un  reato  ai  sensi  della  legislazione
della Parte interpellata nel caso  in  cui  dotto  comportamento  sia
stato posto  in  essere  nel  territorio  della  Parte  interpellata.
L'autorita'  competente  della  Parte   richiedente   sottopone   una
richiesta di informazioni ai sensi  del  presente  Articolo  soltanto
quando essa non sia in grado di ottenere  le  informazioni  richieste
con altri mezzi, tranne laddove il  ricorso  a  tali  mezzi  comporti
eccessive difficolta'. 
 
2. Se le informazioni in  possesso  dell'autorita'  competente  della
Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta  di
informazioni, detta Parte utilizza a sua discrezione tutte le  misure
appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie  a  fornire
alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte
interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della
propria imposizione. 
 
3. Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della  Parte
richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce
le informazioni in base al presente Articolo  nella  misura  prevista
dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di  testimoni
e di copie autentiche di documenti originali. 
 
4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorita' competenti per le
finalita' specificate all'Articolo 1 ed in conformita' con l'Articolo
2  dell'Accordo,  abbiano  l'autorita'  di  ottenere  e  fornire   su
richiesta: 
 
a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e
di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che  operi  in
qualita' di agente o fiduciario; 
 
b) (i) informazioni riguardanti la proprieta' nominale  ed  effettiva
di societa' di capitali, societa' di  persone,  "Anstalten"  e  altre
persone, comprese le informazioni relative alla proprieta'  su  tutte
queste persone in una catena della proprieta'; 
 
(ii) nel caso dei trust, le informazioni su  costituenti,  fiduciari,
guardiani e beneficiari; 
 
(iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su  soci  fondatori,
componenti del consiglio della fondazione e beneficiari; e 
 
(iv)  nel  caso  di  organismi   di   investimento   collettivo,   le
informazioni su quote, unita' e altri interessi; 
 
a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti
di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta'  con  riferimento
alle  societa'  quotate  in  Borsa  o  ai  fondi  o  agli   organismi
d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non
possano essere ottenute senza eccessive difficolta'. 
 
5. Ogni richiesta  di  informazioni  deve  essere  formulata  con  la
maggior precisione possibile e deve specificare per iscritto: 
 
a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; 
 
b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni; 
 
c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la  Parte
richiedente desidera riceverle; 
 
d) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; 
 
e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste  siano
presumibilmente  rilevanti  per  l'amministrazione  e  l'applicazione
delle imposte della Parte  richiedente,  con  riguardo  alla  persona
identificata al comma (a) del presente paragrafo; 
 
f) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste  siano
detenute dalla Parte interpellata o siano  in  possesso  o  sorto  il
controllo o acquisibili da  una  persona  nella  giurisdizione  della
Parte interpellata; 
 
g) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si  ritiene
siano in possesso delle  informazioni  richieste,  o  ne  abbiano  il
controllo o siano in grado di acquisirle; 
 
h) una dichiarazione attestante che la  richiesta  e'  conforme  alla
legislazione e alle prassi amministrative  della  Parte  richiedente,
che  -  qualora  le   informazioni   richieste   rientrassero   nella
giurisdizione della Parte richiedente  -  l'autorita'  competente  di
quest'ultima potrebbe acquisire dette  informazioni  ai  sensi  della
legislazione della Parte richiedente o nel corso  della  sua  normale
prassi amministrativa e che la  richiesta  e'  conforme  al  presente
Accordo; 
 
i) una dichiarazione che la Parte richiedente  ha  esaurito  tutti  i
mezzi  a  disposizione  nel  proprio  territorio  per  acquisire   le
informazioni, ad eccezione di quelli  che  comporterebbero  eccessive
difficolta'. 
 
6. L'autorita' competente della Parte  interpellata  deve  confermare
all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto  la
richiesta ed adoperarsi per inoltrare le informazioni richieste  alla
Parte richiedente nel piu' breve tempo possibile.