Articolo 6 Verifiche fiscali all'estero Una Parte puo' consentire che rappresentanti dell'altra Parte entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare e riprodurre libri e documenti, ma soltanto dopo aver ottenuto il consenso di dette persone. L'autorita' competente della prima Parte puo' essere presente o essere rappresentata, ove lo desideri.