Articolo 7 Possibilita' di rifiutare una richiesta 1. L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare di prestare la propria assistenza se: a) la richiesta non e' conforme al presente Accordo; b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'; oppure c) la divulgazione delle informazioni richieste e' contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata. 2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte l'obbligo di fornire informazioni soggette a legal privilege come previsto dal diritto interno della relativa Parte, oppure che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo. 3. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia. 4. La Parte interpellata non e' obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria oppure in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo. 5. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.