(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
               Possibilita' di rifiutare una richiesta 
 
1. L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare  di
prestare la propria assistenza se: 
 
a) la richiesta non e' conforme al presente Accordo; 
 
b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a  disposizione
nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di
quelli che comporterebbero eccessive difficolta'; oppure 
 
c)  la  divulgazione  delle  informazioni  richieste   e'   contraria
all'ordine pubblico della Parte interpellata. 
 
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono  ad  una  Parte
l'obbligo di fornire informazioni soggette  a  legal  privilege  come
previsto  dal  diritto  interno  della  relativa  Parte,  oppure  che
potrebbero   rivelare   un    segreto    commerciale,    industriale,
professionale  o  un  processo  commerciale,  a  condizione  che   le
informazioni  di  cui  all'articolo  5,  paragrafo   4,   non   siano
considerate come un siffatto segreto o processo  commerciale  per  il
solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo. 
 
3. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata  a  motivo
del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta  e'
oggetto di controversia. 
 
4. La Parte interpellata non e'  obbligata  ad  acquisire  e  fornire
informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere  in  base
alla propria  legislazione  per  l'amministrazione  o  l'applicazione
della propria legislazione  tributaria  oppure  in  risposta  ad  una
valida  richiesta  avanzata  in  analoghe  circostanze  dalla   Parte
interpellata ai sensi del presente Accordo. 
 
5. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni
se  le  informazioni  sono  richieste  dalla  Parte  richiedente  per
l'amministrazione  o  l'applicazione  di   una   disposizione   della
legislazione tributaria  della  Parte  richiedente,  o  di  qualunque
obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione  ai  danni
di un nazionale della Parte interpellata  rispetto  ad  un  nazionale
della Parte richiedente nelle stesse circostanze.