(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                            Riservatezza 
 
1.  Tutte  le  informazioni  fornite  e  ricevute   dalle   autorita'
competenti delle Parti sono tenute segrete. 
 
2. Le  informazioni  fornite  all'autorita'  competente  della  Parte
richiedente non possono essere usate per finalita' diverse da  quelle
indicate all'Articolo 1 se  non  previo  esplicito  consenso  scritto
della Parte interpellata. 
 
3. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto  alle  persone  o
autorita'  (ivi  compresi  tribunali  e  organi  amministrativi)  che
trattano le finalita' specificate all'Articolo 1 e sono utilizzate da
dette persone o autorita' soltanto per tali  finalita',  comprese  le
decisioni di ricorsi. Per  tali  finalita'  le  informazioni  possono
essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 
 
4. Le informazioni fornite ad una  Parte  richiedente  ai  sensi  del
presente  Accordo  non  possono  essere  comunicate  a   nessun'altra
giurisdizione.