Articolo 8 Riservatezza 1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita' competenti delle Parti sono tenute segrete. 2. Le informazioni fornite all'autorita' competente della Parte richiedente non possono essere usate per finalita' diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto della Parte interpellata. 3. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalita' specificate all'Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorita' soltanto per tali finalita', comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalita' le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 4. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.