Art. 6 Gestione garantita 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione che stipulano accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possono pattuire il trasferimento della titolarita' ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Note all'art. 6: Per il riferimento al testo dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note all'art. 3. Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.