Art. 6 
 
                         Gestione garantita 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione  che  stipulano
accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale  o  di
rendimento con i soggetti previsti  dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252  possono  pattuire  il
trasferimento della titolarita' ai sensi dell'articolo  6,  comma  9,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il riferimento al  testo  dell'articolo  7-bis  del
          decreto legislativo n.  252  del  2005  vedasi  nelle  Note
          all'art. 3. 
              Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del decreto
          legislativo  n.  252  del  2005  vedasi  nelle  Note   alle
          premesse.