(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                     Esecuzione della richiesta 
 
  1. La  Parte  richiesta  adotta  tutte  le  misure  necessarie  per
procedere all'esecuzione della  richiesta  nel  modo  piu'  rapido  e
completo possibile. 
  2. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si  applica  la  legge
della Parte richiesta. 
  3. La Parte  richiesta  puo'  sollecitare  alla  Parte  richiedente
ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie  per  l'adeguata
esecuzione della richiesta. 
  4. Nel caso in cui la  Parte  richiesta  ritenga  che  l'esecuzione
immediata della  richiesta  possa  interferire  con  il  procedimento
penale avviato nel proprio Stato, puo' differire  l'esecuzione  della
richiesta o subordinarla a condizioni che sono comunicate alla  Parte
richiedente e da questa accettate espressamente. 
  5. Salvo che la  legislazione  nazionale  stabilisca  altri  limiti
temporali, la Parte  richiesta  deve  comunicare  i  risultati  della
richiesta alla Parte richiedente nel termine di 30 giorni  dalla  sua
ricezione.