Art. 7. Diniego d'assistenza 1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza puo' essere negata, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alla sovranita', sicurezza o interessi nazionali dello Stato della Parte richiesta; b) l'esecuzione della richiesta e' in conflitto con le proprie leggi nazionali o con gli impegni internazionali dello Stato della Parte richiesta; c) la richiesta non e' collegata ad un reato previsto dalle leggi dello Stato richiesto di fornire assistenza; d) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle indagini e alle altre attivita' svolte dall'altra Parte. 2. Laddove possibile la Parte richiesta, prima di rifiutare l'assistenza ai sensi del presente Accordo, si consulta con la Parte richiedente per verificare se l'assistenza puo' essere fornita a condizioni espressamente stabilite dalla Parte richiesta. Qualora accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni stabilite dalla Parte richiesta, la Parte richiedente ottempera a dette condizioni. 3. La Parte richiedente riceve comunicazione scritta, debitamente motivata, in merito al totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.