Art. 10 
 
 
                   Accessibilita' ed informazione 
 
  1. Il  vettore  o  l'ente  di  gestione  della  stazione,  che  non
stabiliscono,  in  collaborazione  con  le  organizzazioni   di   cui
all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento,  condizioni  d'accesso
non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita'  o
a mobilita'  ridotta,  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 
  2. Il vettore, l'operatore turistico o  l'ente  di  gestione  della
stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni
di cui all'articolo 11,  paragrafi  2  e  3,  del  regolamento,  sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
5.000. 
  3. Il vettore, l'operatore turistico o  l'ente  di  gestione  della
stazione, che non  distribuiscono  materialmente,  su  richiesta  del
passeggero,  le   informazioni   sulle   condizioni   d'accesso   non
discriminatorie per il trasporto delle persone con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta in violazione dell'articolo 11,  paragrafo  4,  del
regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 150 a euro 1.500. 
  4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non
garantiscono la  disponibilita',  su  richiesta  del  passeggero,  in
formati adeguati ed accessibili alle  persone  con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta delle informazioni generali e delle  condizioni  di
trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento,  sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro
1.500.