Art. 10 Accessibilita' ed informazione 1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. 3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuiscono materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilita', su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.