Art. 14 Informazione su cancellazioni e ritardi 1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.