Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 181/2011 del  Parlamento
e del Consiglio, del  16  febbraio  2011,  relativo  ai  diritti  dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; 
    b)  «Autorita'»:  l'Autorita'  di  regolazione   dei   trasporti,
istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27; 
    c)  «Ministero»:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti; 
    d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti  e  le
funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione  del
regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento; 
    e) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il  trasporto  di
passeggeri  con  autobus  con  una  frequenza  determinata  e  su  un
itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei  passeggeri
hanno luogo presso fermate prestabilite; 
    f) «servizi occasionali»:  i  servizi  che  non  rientrano  nella
definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica e'
il trasporto con  autobus  di  gruppi  di  passeggeri  costituiti  su
iniziativa del cliente o del vettore stesso; 
    g) «contratto di trasporto»: il contratto di trasporto, a  titolo
gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero  per  la
fornitura di uno o piu' servizi regolari o occasionali; 
    h) «biglietto»: il documento in corso di validita' o altra  prova
di un contratto di trasporto; 
    i) «condizioni contrattuali»: le condizioni  del  vettore,  sotto
forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono
diventate, con la  conclusione  del  contratto  di  trasporto,  parte
integrante dello stesso; 
    l)  «vettore»:   la   persona   fisica   o   giuridica,   diversa
dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal  venditore  di
biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di  trasporto  al
pubblico; 
    m) «vettore esecutore»: la persona fisica  o  giuridica,  diversa
dal vettore, che esegue  effettivamente  la  totalita'  o  parte  del
trasporto; 
    n) «stazione»: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso
preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o  lo
sbarco dei passeggeri, dotata di strutture  tra  le  quali  il  banco
dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria; 
    o) «fermata d'autobus»: il punto diverso dalla stazione  in  cui,
secondo il percorso specificato, e' prevista una fermata del servizio
regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri; 
    p) «ente di gestione della stazione»: l'ente pubblico  o  privato
responsabile della gestione di una stazione designata; 
    q)  «operatore  turistico»:  l'organizzatore  o  il  rivenditore,
diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 90/314/CEE; 
    r) «agente di viaggio»: l'intermediario che agisce per conto  del
passeggero nella conclusione di contratti di trasporto; 
    s)  «venditore  di  biglietti»:  l'intermediario   che   conclude
contratti di trasporto per conto del vettore; 
    t) «persona con disabilita' o persona a  mobilita'  ridotta»:  la
persona la cui mobilita' sia ridotta nell'uso del trasporto  a  causa
di una disabilita' fisica, sensoriale  o  locomotoria,  permanente  o
temporanea, disabilita' o minorazione mentale, o per qualsiasi  altra
causa di disabilita', o per ragioni di  eta',  e  la  cui  condizione
richieda un'attenzione adeguata e un adattamento  alle  sue  esigenze
specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri; 
    u) «condizioni  d'accesso»:  le  norme,  gli  orientamenti  e  le
informazioni  relative  all'accessibilita'  degli  autobus  o   delle
stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilita'
o a mobilita' ridotta; 
    v)  «prenotazione»:  la  prenotazione  di  un  posto   a   sedere
nell'autobus per un servizio regolare  ad  uno  specifico  orario  di
partenza; 
    z) «cancellazione»:  la  mancata  effettuazione  di  un  servizio
regolare originariamente previsto; 
    aa) «ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di  partenza  del
servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora  della
partenza effettiva. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per   il   riferimenti   normativi    al    regolamento
          181/2011/UE, si veda nelle note alle premesse 
              Per  i  riferimenti  normativi  dell'articolo  37   del
          decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,  si  veda  alle  note
          alle premesse. 
              Per i riferimenti  normativi  alla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse 
              Il testo dell'articolo 36 del decreto legge 24  gennaio
          2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo
          sviluppo  delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art.  36.  (Regolazione  indipendente  in  materia  di
          trasporti).  -  1.  All'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti : 
                  «1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre
          1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di  regolazione  dei
          trasporti, di seguito denominata 'Autorita', la quale opera
          in piena autonomia e con  indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione. La sede dell'Autorita' e' definita con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  entro  il
          termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del
          presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito
          entro il 31 maggio  2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel
          settore  dei  trasporti  e   dell'accesso   alle   relative
          infrastrutture e ai servizi accessori, in  conformita'  con
          la disciplina europea  e  nel  rispetto  del  principio  di
          sussidiarieta' e delle competenze  delle  regioni  e  degli
          enti locali di cui al titolo V della  parte  seconda  della
          Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze  a
          decorrere dalla data di adozione  dei  regolamenti  di  cui
          all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995,  n.
          481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui  alla
          medesima legge. 
                  1-bis. L'Autorita' e'  organo  collegiale  composto
          dal presidente e da  due  componenti  nominati  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
                  1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b); 
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
                  f) a definire gli schemi dei bandi delle  gare  per
          l'assegnazione dei servizi  di  trasporto  in  esclusiva  e
          delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
          gare  e  a  stabilire  i  criteri  per  la   nomina   delle
          commissioni aggiudicatrici; con  riferimento  al  trasporto
          ferroviario  regionale,  l'Autorita'   verifica   che   nei
          relativi  bandi   di   gara   non   sussistano   condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio; 
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  sistemi
          tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap,  con
          determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza
          quinquennale  per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli
          schemi  di  concessione  da  inserire  nei  bandi  di  gara
          relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi
          dei  bandi  relativi  alle   gare   cui   sono   tenuti   i
          concessionari autostradali  per  le  nuove  concessioni;  a
          definire gli  ambiti  ottimali  di  gestione  delle  tratte
          autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
          sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la  concorrenza   per
          confronto; 
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                    3)  consentire  una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                  n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio.»; 
                b) al comma 3,  alinea,  sono  soppresse  le  parole:
          «individuata ai sensi del medesimo comma»; 
                c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito  il
          seguente: «Tutte le amministrazioni  pubbliche,  statali  e
          regionali,  nonche'  gli   enti   strumentali   che   hanno
          competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle
          infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le
          delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra
          operatori del settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso  alle
          infrastrutture, con facolta'  da  parte  dell'Autorita'  di
          fornire segnalazioni e pareri circa la  congruenza  con  la
          regolazione economica»; 
                d) al comma  5,  primo  periodo,  sono  soppresse  le
          parole: «individuata ai sensi del comma 2»; 
                e) al comma 6: 
                  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                    «a)   agli   oneri   derivanti   dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel
          limite massimo di 5 milioni di euro, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali di politica economica»; 
                  2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
                  3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
                    «b-bis)  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  29,
          ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995,  n.  481,  in
          sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione»; 
                f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
                  «6-bis. Nelle  more  dell'entrata  in  operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
                  6-ter. Restano ferme le  competenze  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
          di approvazione di contratti di programma nonche'  di  atti
          convenzionali, con particolare riferimento  ai  profili  di
          finanza pubblica». 
              2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 2, dopo il comma  3  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  «3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che  i
          titolari di licenza per il servizio taxi  possano  svolgere
          servizi integrativi quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o
          mediante altre forme di organizzazione del servizio»; 
                b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il
          seguente: 
                  «1-bis. Per  il  servizio  di  taxi  e'  consentito
          l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio
          dei comuni che hanno rilasciato la licenza  sulla  base  di
          accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»; 
                c) all'articolo 10, il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «1. I  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
          servizio di taxi  possono  essere  sostituiti  alla  guida,
          nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario  del
          turno  assegnato,  da  chiunque  abbia   i   requisiti   di
          professionalita'  e  moralita'  richiesti  dalla  normativa
          vigente». 
              3. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2: 
                  1) alla  lettera  c),  sono  soppresse  le  parole:
          «stradale ed»; 
                  2) alla lettera e),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  «secondo  i  criteri  e  le  metodologie
          stabiliti dalla competente Autorita' di  regolazione,  alla
          quale e' demandata la loro successiva approvazione»; 
                  3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
                    «f)  vigilanza  sull'attuazione,  da  parte   dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime»; 
                b) al comma 3: 
                  1) alla lettera d),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: «, nonche' svolgere le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere f),  g),  h)  ed  i),  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»; 
                  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
                    «d-bis) approvare i progetti relativi  ai  lavori
          inerenti la  rete  stradale  e  autostradale  di  interesse
          nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
          che  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ed
          urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
          espropriazione per pubblica utilita'».". 
              La legge 24 marzo 2012, n. 27  (conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
              La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
          giugno 1990, n. 158.