Art. 11 
 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il Segretario  generale  del  Ministero  e'  nominato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni e, in conformita' a  quanto  disposto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Il  Segretario  generale  assicura  il   coordinamento   e   l'unita'
dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e  le
strategie concernenti l'attivita' complessiva del Ministero, coordina
gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza
e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli  esiti  della
sua attivita'. Il Segretario generale coordina inoltre  le  direzioni
generali centrali e gli uffici dirigenziali generali  periferici  del
Ministero ed e' responsabile direttamente nei confronti del  Ministro
dell'attivita' di coordinamento e della puntuale realizzazione  degli
indirizzi impartiti dal Ministro. 
  2. Il  Segretario  generale,  in  attuazione  degli  indirizzi  del
Ministro, in particolare: 
    a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli  uffici,  anche
attraverso la convocazione periodica in  conferenza,  anche  per  via
telematica,  dei  direttori  generali  centrali   e   dei   segretari
regionali, per l'esame  di  questioni  di  carattere  generale  o  di
particolare  rilievo  oppure  afferenti  a  piu'   competenze;   puo'
convocare  anche  i  titolari  degli  uffici  dirigenziali   generali
periferici  del  Ministero;  la  conferenza  dei  direttori  generali
centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali  periferici
e dei segretari regionali e' in  ogni  caso  convocata  ai  fini  del
coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali  e  pluriennali
di cui alla lettera i); 
    b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali e  dei
segretariati regionali, nelle materie di rispettiva  competenza,  per
le intese istituzionali di programma di  cui  all'articolo  2,  comma
203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive
modificazioni; 
    c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i
titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del  Ministero
e, sentiti i direttori generali  competenti,  i  segretari  regionali
responsabili  e  adotta  le  opportune  prescrizioni;  in   caso   di
perdurante inerzia e  di  inottemperanza  alle  proprie  prescrizioni
specifiche, il Segretario generale  si  sostituisce  al  responsabile
dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresi' ogni
eventuale conflitto di competenza tra i diversi  uffici  dirigenziali
di livello generale; 
    d)   concorda   con   le   Direzioni   generali   competenti   le
determinazioni da assumere in  sede  di  conferenza  di  servizi  per
interventi   di   carattere   intersettoriale   e    di    dimensione
sovraregionale; 
    e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali
e paesaggistici, senza diritto di voto; 
    f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del  patrimonio
culturale,  nonche'  gli  interventi  conseguenti  a   emergenze   di
carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le  altre
Istituzioni competenti; coordina l'attivita'  di  tutela  in  base  a
criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; 
    g) raccoglie, coordina e analizza  i  fabbisogni  del  patrimonio
immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero;  cura  i
rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve  le  ipotesi  di  cui
agli articoli 21, comma 2, lettera a), e 22, comma 2, lettera b); 
    h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di  legge
alle Istituzioni ed agli Organismi sovranazionali  e  al  Parlamento,
anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice; 
    i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali  e
pluriennali  del  Ministero  e  dei  relativi  piani  di  spesa,   da
sottoporre all'approvazione del  Ministro,  anche  sulla  base  delle
risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a); 
    l) formula proposte al Ministro,  sentiti  i  direttori  generali
centrali, i titolari degli uffici dirigenziali  di  livello  generale
periferici e i segretari  regionali,  ai  fini  dell'esercizio  delle
funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
    m) coordina le attivita' di rilevanza europea  e  internazionale,
ivi  inclusa  la  programmazione  dei  fondi  comunitari  diretti   e
indiretti, anche svolgendo, ove richiesto  e  comunque  nel  rispetto
della  normativa  europea  in  materia,  le  funzioni  proprie  della
autorita' di gestione dei programmi comunitari; coordina  i  rapporti
con l'UNESCO e  promuove  l'iscrizione  di  nuovi  siti  e  di  nuovi
elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale,
sulla  base  dell'attivita'  istruttoria  compiuta  dalle  competenti
direzioni generali; 
    n) coordina il Servizio ispettivo e approva il programma  annuale
dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi  impartiti
dal Ministro; 
    o)  cura  l'istruttoria  dei  procedimenti  di  concessione   del
patrocinio del Ministero; 
    p) cura l'elaborazione, entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno,
sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle  direzioni
generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 30 e
dai segretariati regionali, del  Piano  strategico  «Grandi  Progetti
Beni culturali», di cui articolo 7, comma  1,  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, mediante individuazione dei beni e dei  siti  di
eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i  quali
sia necessario e urgente realizzare interventi  organici  di  tutela,
riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini
turistici; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione
concernente gli interventi del Piano strategico gia' realizzati e  lo
stato di avanzamento di quelli avviati  nell'anno  precedente  e  non
ancora conclusi; 
    q) assicura, in raccordo con l'Ufficio Stampa e con la  Direzione
generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta
agli uffici centrali e periferici del Ministero; 
    r) si raccorda  con  la  Direzione  generale  Organizzazione  per
l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle  medesime  tra
le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su
proposta dei relativi direttori; 
    s) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale  Bilancio,  di  vigilanza,  sull'Istituto  per  il   credito
sportivo,  limitatamente  agli  interventi  in  materia  di  beni   e
attivita' culturali. 
  3.  Presso  il  Segretariato  generale   operano   la   Commissione
consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e  per  i  sistemi
turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio  2006,
n. 77, il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui
all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche',  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  l'Ufficio  speciale
programmi comunitari. 
  4. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 
  5. Il Segretariato generale si articola in tre uffici  dirigenziali
di livello non generale, compreso il  Servizio  ispettivo,  cui  sono
assegnati cinque dirigenti con  funzioni  ispettive,  individuati  ai
sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni.