Art. 20 
 
 
                     Direzione generale «Musei» 
 
  1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei  e  dei
luoghi della cultura  statali,  con  riferimento  alle  politiche  di
acquisizione, prestito, catalogazione,  fruizione  e  valorizzazione.
Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina i  poli  museali
regionali. Svolge altresi' funzioni e compiti di  valorizzazione  del
patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto  dall'articolo
6 del Codice, con riguardo  a  tutti  gli  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2,  del  Codice  medesimo,
che siano di pertinenza dello Stato  o  costituiti  dallo  Stato.  La
Direzione  generale  esercita  i  poteri  di  direzione,   indirizzo,
coordinamento, controllo e, solo in caso di  necessita'  ed  urgenza,
informato il  Segretario  generale,  avocazione  e  sostituzione  con
riferimento alle attivita' svolte dai Poli museali  regionali  e  dai
direttori degli istituti e musei di cui  all'articolo  30,  comma  3,
lettera b), anche su proposta del Segretario regionale. 
  2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli
uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla  base
dei  dati  del  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  forniti  dalla
Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale
Bilancio; 
    b)  cura  la  promozione,  anche  su   richiesta   degli   uffici
interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi  culturali  con
istituzioni dotate  di  adeguato  prestigio,  italiane  e  straniere,
finalizzati alla organizzazione di mostre od  esposizioni,  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera d),  del  Codice,  e  ne  assicura
l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare
la circolazione internazionale delle opere d'arte  interessate  dalle
manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I
della parte seconda del Codice; 
    c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato
dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera b); 
    d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri  e
linee guida per la ricezione in comodato o in  deposito,  di  cose  o
beni  da  parte  di  istituti  e  luoghi  della  cultura,  ai   sensi
dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta,  il  necessario
supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione  dei  relativi
atti; 
    e) svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia  di
valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  individuando  gli
strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed
alle realta' territoriali in essi coinvolte;  cura  il  coordinamento
con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed
offre   il    necessario    sostegno    tecnico-amministrativo    per
l'elaborazione  dei  criteri  di  gestione,  anche  integrata,  delle
attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112  e  115  del
Codice; elabora linee  guida,  in  conformita'  con  i  piu'  elevati
standard  internazionali,  per  la  individuazione  delle  forme   di
gestione delle attivita' di valorizzazione,  ai  sensi  dell'articolo
115 del Codice; 
    f) elabora modelli di  atti  per  la  costituzione  dei  soggetti
giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice,  favorendo
altresi' la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni,
consorzi o societa' per la gestione  e  la  valorizzazione  dei  beni
culturali;  cura   altresi',   nell'esercizio   delle   funzioni   di
valorizzazione, raccordandosi con la Direzione generale Bilancio,  la
predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per
l'affidamento dei servizi per il pubblico; 
    g)  cura,  anche   tramite   i   poli   museali   regionali,   la
predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni
in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli  accordi
per  la  valorizzazione  integrata  dei   beni   culturali   previsti
all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo  Stato,
le  regioni,  gli  altri  enti  pubblici  territoriali  e  i  privati
interessati, nonche' le associazioni  culturali  o  di  volontariato,
dotate di adeguati requisiti, che abbiano per  statuto  finalita'  di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali,  per  la
gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo
articolo 112; 
    h) assicura il supporto per la predisposizione e  l'aggiornamento
periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita'  di
valorizzazione ai sensi  dell'articolo  114  del  Codice  e  provvede
all'incremento   della   qualita'   degli   inerenti   servizi   resi
dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione  della  carta
dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il  pubblico  resi  in
tutti  gli  istituti  ed  i  luoghi  della  cultura  dipendenti   dal
Ministero, ai sensi  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; predispone  altresi'
linee guida per  la  gestione  dei  musei,  in  conformita'  con  gli
standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne
verifica il rispetto da parte dei musei statali; 
    i) elabora,  avvalendosi  delle  banche  dati  predisposte  dalla
Direzione   generale   Organizzazione,   parametri   qualitativi    e
quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a  valutare  la
gestione degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  statali,  in
termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita'
dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati; 
    l)  assicura  comunque,  tramite  gli   uffici   periferici   del
Ministero, che le attivita' di valorizzazione siano  compatibili  con
le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6  e
i criteri di cui all'articolo 116 del Codice; 
    m) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose  o  beni
culturali, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  21  del  regio
decreto 30  gennaio  1913,  n.  363,  sentiti  i  direttori  generali
competenti per  materia  e  previo  parere  del  competente  Comitato
tecnico-scientifico; 
    n) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti  i  beni  culturali  dei  quali  sia  stata  autorizzata   la
partecipazione a mostre od esposizioni, sul  territorio  nazionale  o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; 
    o) elabora, sentite le Direzioni generali competenti per materia,
linee guida  in  materia  di  orari  di  apertura,  bigliettazione  e
politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura
statali, anche in  forma  integrata,  nell'ambito  degli  accordi  di
fruizione o di valorizzazione di cui agli  articoli  102  e  112  del
Codice; 
    p) promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e
altri soggetti pubblici e privati, la costituzione  di  poli  museali
per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei
e dei luoghi della cultura nell'ambito dello  stesso  territorio;  al
medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112
e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di
soggetti  pubblici  e  privati;  individua  altresi',   secondo   gli
indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori  dei
poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura da  affidare
in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi  dell'articolo  115
del Codice; 
    q) propone al Direttore generale  Bilancio,  ai  fini  di  quanto
previsto  dall'articolo  24,  comma  2,  lettera   q),   sulla   base
dell'istruttoria  elaborata   sentiti   i   titolari   degli   uffici
dirigenziali di livello generale  periferici  del  Ministero  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  gli  interventi  diretti  al  riequilibrio
finanziario tra gli  istituti  e  i  luoghi  della  cultura  statali,
nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8,
del  decreto-legge  31   marzo   2011,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.  75,  e  successive
modificazioni; 
    r) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del  Codice,  ed
ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni culturali, anche nel  rispetto  degli  accordi  di  cui  alla
lettera b), e delle linee guida di cui alla lettera  u),  sentite  le
Direzioni generali  competenti  e  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le
prioritarie esigenze della tutela; 
    s)  coadiuva  la  Direzione  generale   Bilancio   nel   favorire
l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a  sostegno
della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti
e i luoghi della cultura e gli enti  locali;  a  tal  fine,  promuove
progetti di  sensibilizzazione  e  specifiche  campagne  di  raccolta
fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; 
    t) assicura  per  tutti  gli  istituti  e  luoghi  della  cultura
l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni di cui al  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, con  particolare  riguardo  ai  bilanci  degli  istituti
dotati di autonomia; redige e pubblica altresi' un  rapporto  annuale
sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli  istituti  e  i
luoghi della cultura; 
    u) elabora linee  guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
valorizzazione di competenza del Ministero, in conformita' con i piu'
elevati   standard   internazionali,   nella   gestione    e    nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive  esperienze
di conoscenza e di pubblico godimento; 
    v) coordina l'elaborazione  del  progetto  culturale  di  ciascun
museo  all'interno  del  sistema  nazionale,  in  modo  da  garantire
omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro  funzione
di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo  sviluppo  della
cultura. 
  3. La Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la  Direzione
generale  Bilancio,  la  vigilanza  sui  musei  dotati  di  autonomia
speciale di cui all'articolo 30, comma 3, e  ne  approva  i  relativi
bilanci e  conti  consuntivi,  su  parere  conforme  della  Direzione
generale Bilancio. 
  4.   La   Direzione   generale   Musei   costituisce   centro    di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  5.  La  Direzione  generale  Musei  si  articola  in   due   uffici
dirigenziali di livello non  generale  centrali  e  in  non  piu'  di
diciassette poli museali regionali, uffici  di  livello  dirigenziale
non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.