Art. 23 
 
 
                 Direzione generale «Organizzazione» 
 
  1.  La  Direzione  generale  Organizzazione  assicura  la  gestione
efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi
comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del  personale,
di  relazioni  sindacali,  di  comunicazione  interna,  di  concorsi,
assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita',  politiche  per  le
pari opportunita' e formazione continua del personale,  gestione  del
contenzioso del lavoro, procedimenti  disciplinari,  spese  di  lite.
Cura inoltre la qualita',  la  tempestivita'  e  l'affidabilita'  dei
flussi informativi relativi alle attivita'  del  Ministero,  mediante
azioni    quali    la    standardizzazione    delle    procedure    e
l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei  flussi
documentali.   La   Direzione   generale   assicura    altresi'    la
disponibilita', la gestione, la trasmissione, la conservazione  e  la
fruibilita' dell'informazione in  modalita'  digitale  tra  tutte  le
strutture centrali e periferiche del Ministero. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) elabora, mediante piani d'azione e  progetti  coordinati,  una
strategia  unitaria  per  la   modernizzazione   dell'amministrazione
attraverso le tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,
assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione; 
    b)  provvede  ai  servizi  generali  della  sede   centrale   del
Ministero; 
    c) elabora parametri  qualitativi  e  quantitativi,  procedure  e
modelli  informatici  diretti  ad  assicurare  la   completezza,   la
trasparenza  e   il   costante   aggiornamento   delle   informazioni
riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero; 
    d) coordina  i  sistemi  informativi  del  Ministero  e  cura  il
coordinamento    nazionale    dei    sistemi    informativi,    della
digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei  servizi
per l'accesso on-line, quali siti web e portali e delle banche  dati,
anche  attraverso  l'emanazione  di  raccomandazioni,  linee   guida,
standard, raccolta e analisi di buone pratiche,  statistiche,  studi,
rapporti; promuove il miglioramento della conoscenza  del  patrimonio
informativo dell'amministrazione; 
    e) cura la gestione della rete  locale  intranet  del  Ministero,
raccordandosi con le strutture centrali e periferiche; 
    f)  svolge  i  compiti  previsti  dall'articolo  17  del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni; 
    g) rappresenta il Ministero  in  organismi  e  azioni  europee  e
internazionali nel campo della digitalizzazione  e  delle  tecnologie
dell'informazione  e   della   comunicazione,   fermo   restando   il
coordinamento del Segretario generale; 
    h) attua le direttive del Ministro in ordine alle  politiche  del
personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi  ai
direttori generali centrali e periferici  ai  fini  dell'applicazione
dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; 
    i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle
risorse umane e strumentali assegnate ai  centri  di  responsabilita'
presenti nella sede centrale del Ministero; 
    l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio Stampa e  il  Segretario
generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce  i  flussi
informativi  riguardanti  l'organizzazione  e  il   personale   delle
strutture centrali e periferiche; 
    m)  assicura  l'adempimento  degli   obblighi   in   materia   di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto  del  Codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per assicurare la
trasparenza  e  la  pubblicita'  dei   procedimenti   di   tutela   e
valorizzazione del patrimonio  culturale,  nonche'  per  favorire  le
attivita' di studio e di ricerca  in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici, assicura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e
i provvedimenti adottati  dagli  organi  centrali  e  periferici  del
Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
cui al Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  siano  pubblicati
integralmente nel sito  internet  del  Ministero  e  in  quello,  ove
esistente, dell'organo che ha adottato l'atto; 
    n) valuta e individua le migliori soluzioni per  rispondere  alle
necessita' di personale degli uffici; 
    o) elabora e attua le politiche del personale  e  della  gestione
delle risorse umane; 
    p) individua i fabbisogni formativi del personale del  Ministero,
trasmettendoli alla Direzione Educazione e ricerca; 
    q) elabora proposte e cura i  rapporti  con  le  altre  pubbliche
amministrazioni  e  con  le  organizzazioni  del  terzo  settore  per
l'utilizzo di personale  nell'ambito  dell'attivita'  del  Ministero,
anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni
generali competenti per materia; 
    r) sulla  base  dei  dati  forniti  dalle  strutture  centrali  e
periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale  del
fabbisogno  di  personale,  al  dimensionamento  degli  organici  del
Ministero, sentiti le  altre  Direzioni  generali  e  i  Segretariati
regionali,   nonche',   d'intesa   con   il   Segretario    generale,
all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita'  delle  medesime
tra le diverse direzioni ed  uffici,  sia  centrali  che  periferici,
anche su proposta dei relativi direttori. 
  3. La  Direzione  generale  Organizzazione  costituisce  centro  di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  4. La Direzione generale Organizzazione si articola in  tre  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.